Civile

Sovraindebitamento, prime applicazione del criterio estensivo della meritevolezza del debitore secondo la riforma L.176/2020

Tribunale di Verona offre utili spunti interpretativi sul concetto di convenienza di un piano del consumatore rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio

di Annalisa Attanasio*


Il Tribunale di Verona, Giudice delegato Dott.ssa Silvia Rizzuto, con decreto del 04.02.2021, ha omologato il piano del consumatore seguendo i nuovi criteri sulla meritevolezza dell'indebitato introdotti dalla miniriforma di Natale, con la Legge 176/2020.

In generale la meritevolezza va ravvisata quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore si trovi in una condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non causata da una condotta colposa.

Il Giudice, mette in evidenza che una lettura eccessivamente rigorosa di quanto sopra esposto, porta inevitabilmente a limitare l'accesso alla procedura prevista dalla legge 3/2012 ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili.

Se si ritiene che la meritevolezza si possa riscontrare solo nel caso in cui si verifichi un evento futuro e incerto, pochissimi saranno di fatto meritevoli dei benefici previsti dalla legge, la quale, all'art. 12bis ante riforma, prevedeva che il giudice possa omologare il piano del consumatore (che non abbisogna dell'approvazione dei creditori) "quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali", cioè praticamente mai, salvo i casi in cui il sovraindebitamento sia l'effetto (evento) di un fatto sopravvenuto ed imprevedibile.

La nuova formulazione ex L. 176/2020 del citato articolo, non è più così limitativa o stringente : " Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicu-rare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in or-dine all'effettivo ammontare dei crediti, il giu-dice omologa il piano, disponendo per il rela-tivo provvedimento una forma idonea di pub-blicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere tra-scritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato."

La meritevolezza, dunque non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria.

Una lettura rigida dei presupposti di ammissibilità e omologabilità dei piani, secondo il Giudice Delegato, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali, né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti.

Nel caso in esame, si è trattato di un consumatore che si è gradualmente indebitato per il sostentamento del fabbisogno familiare. Gli squilibri economici sono coincisi con la separazione dalla moglie e con conseguenti statuizioni economiche (dapprima assegno di mantenimento a carico dell'istante oltre il 50% delle spese straordinarie e corresponsione di € 7.082,61, quale contributo per i costi necessari al trasferimento della moglie e dei due figli in altra abitazione). Il debitore, in tale contesto, ha venduto il proprio immobile ed ha estinto il mutuo iniziale.

Per far fronte a tutte le nuove spese (separazione, abbandono del coniuge e nuova abitazione) l'istante è stato costretto a fare ricorso alla finanza esterna in ragione del nuovo menage familiare, in considerazione del fatto che la moglie si è resa irreperibile. Va tuttavia rimarcato che il ricorrente ha comunque sempre cercato di migliorare la propria situazione lavorativa.

Il Tribunale ha così escluso che il ricorrente, quando ha contratto i finanziamenti che lo hanno portato ad uno stato di sovraindebitamento, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia con colpa grave determinato sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali- Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento è derivata dall'esigenza di sostenere economicamente i figli dopo la separazione dalla moglie il tutto in un contesto in cui i redditi sono calati per fatto a lui non imputabile.

Il decreto è degno di nota anche perché il Tribunale offre utili spunti interpretativi sul concetto di convenienza di un piano del consumatore rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio.

Nella fattispecie in parola, in punto di convenienza del piano, si è evidenziato che la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore, ma all'intera massa passiva. Ciò posto nell'alternativa liquidatoria ove spetta al giudice il vaglio di congruità sulle spese di mantenimento, nel caso in cui non vi fosse più l'impegno della sorella (che nel caso si specie si è accollata determinate spese) a sostenere alcuni oneri di mantenimento dei figli, non si ritiene che lo stipendio attuale dell'istante consentirebbe di escludere alcuna parte di essa da riservare ai creditori.

Con riferimento alla richiesta di sospensione e revoca della trattenuta da pignoramento dello stipendio dell'istante nella procedura, la natura concorsuale della procedura, che mira alla ristrutturazione della globale situazione debitoria del soggetto interessato, comporta l'applicazione in via analogica delle disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali al fine di garantire la par condicio creditorum.

La Suprema Corte, tenendo conto di quanto disposto dall'art 42 LF (a mente del quale "sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento"), proprio in relazione alla cessione di crediti futuri, che vengono quindi ad esistenza solo dopo l'apertura della procedura (come quello stipendiale), ha condivisibilmente sostenuto che gli stessi entrano a far parte dell'attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali (cfr Cass. 551/12), con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura.

Il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata, alla data di apertura del concorso, non potrà quindi continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale. Principio che, per analogia, può ben trovare applicazione nella analoga fattispecie che si presenta in caso di procedura di sovraindebitamento.

D'altronde il nuovo codice della crisi e del sovraindebitamento prevede espressamente che la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e tale previsione è stata resa applicabile con l'inserimento dell'art. 1 bis dell'art. 8 con effetto dal 25.12.2020 con la legge 176/2020.

La procedura ha quindi l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione - deve ritenersi - delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito).

Per tali motivi il piano presentato è stato omologato con la previsione di soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e privilegiati e di soddisfazione al 31,29% dei creditori chirografari con la messa a disposizione dell'importo mensile di € 240 rate sino alla concorrenza di € 17.041. La durata del piano varia da 59 mesi a 71 a seconda che la somma accantonata sia già stata nelle more assegnata nel pendente procedimento di pignoramento del quinto dello stipendio.

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*Avvocato del foro di Napoli

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