In tema di spaccio, la nozione di abitualità della condotta quale causa ostativa al riconoscimento della lieve entità del fatto, postula una serialità di azioni tale da evidenziare una stabile propensione all’attività criminosa e si colloca su un piano distinto dalla non occasionalità, che presuppone una condotta non meramente episodica, pur senza raggiungere quel grado di reiterazione e stabilità che connota l’abitualità. È questo il chiarimento fornito dalla Sesta Sezione penale, sentenza n. 32649/2026, che analizza l’impatto del “Decreto Sicurezza” (convertito dalla legge 24 aprile 2026 n. 54), sul Testo unico stupefacenti (art. 73, co. 5, Dpr 9 ottobre 1990, n. 309).
Il caso nasce dall’arresto di un uomo per detenzione di cocaina a fini di spaccio. Nell’auto sulla quale viaggiava erano state trovate 15 dosi termosaldate, mentre nella sua abitazione erano stati sequestrati 213 grammi di cocaina ancora in pietra, oltre a bilancini di precisione. L’indagato aveva inoltre ammesso di cedere stupefacenti a un ristretto numero di clienti abituali e di aver svolto la stessa attività anche in passato.
Il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, aveva confermato la custodia cautelare in carcere ed escluso la fattispecie di lieve entità prevista dall’articolo 73, comma 5. La difesa ha impugnato l’ordinanza sostenendo che il giudice avesse dato eccessivo peso alla quantità della droga senza compiere una valutazione complessiva delle circostanze del fatto.
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo corretta l’esclusione della lieve entità anche alla luce della nuova disciplina entrata in vigore nel febbraio 2026. Per la Corte, l’assenza di reddito, il quantitativo acquistato, i bilancini, i precedenti specifici e soprattutto l’ammissione di precedenti cessioni a clienti abituali indicavano un’attività stabilmente inserita nella filiera dello spaccio, non episodica né occasionale.
La VI Sezione penale osserva che la configurabilità della fattispecie lieve “deve essere a maggior ragione esclusa se si considera che il fatto è successivo all’entrata in vigore del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 (25/02/2026) che ha riformulato l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con l’inserimento della previsione che «il fatto non si considera di lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell’azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale».
Per effetto dell’interpolazione, quindi – spiega la decisione -, la disposizione disciplina due distinte ipotesi: a) la fattispecie lieve «per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze», punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 10.329; b) la fattispecie lieve punita più gravemente, con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta, pur essendo di lieve entità, assume caratteri di non occasionalità. La norma esclude, invece, la ricorrenza della lieve entità quando la condotta è posta in essere in modo continuativo e abituale.
Dal sistema dunque, prosegue la Corte, “si evince una progressione dell'apparato sanzionatorio, che va dal fatto lieve occasionale, al fatto lieve aggravato perché non occasionale, al fatto non lieve (e, dunque, “ordinario”) perché continuativo e abituale”. In questo senso, la presenza di “elementi sintomatici della continuità e dell'abitualità dell’attività illecita assume un peso tale da prevalere sugli altri criteri di giudizio”. Elemento che dunque “possono rendere recessivi, nell’ambito della valutazione unitaria del fatto, eventuali parametri che, considerati isolatamente, potrebbero orientare verso il riconoscimento della fattispecie di lieve entità”.
Per il Collegio la distinzione tra fatto lieve occasionale, fatto lieve non occasionale e fatto caratterizzato da abitualità non può essere ricostruita sulla base di un criterio meramente quantitativo. Se è vero che la reiterazione delle condotte costituisce un indice rilevante, è altrettanto vero che le diverse nozioni richiamate dal legislatore si collocano su piani distinti e richiedono un apprezzamento complessivo del caso concreto.
Il fatto lieve occasionale si caratterizza per il suo carattere episodico ed estemporaneo, essendo riconducibile a circostanze contingenti e non inserito in un’attività stabilmente orientata allo spaccio. Diversa è la nozione di fatto lieve non occasionale, che presuppone una condotta non meramente episodica, pur senza raggiungere quel grado di reiterazione e stabilità che connota l’abitualità. Essa si colloca su un piano intermedio. Ancora diverso è il concetto di abitualità, che postula un grado di reiterazione più intenso e una serialità delle condotte tale da evidenziare una stabile propensione all’attività criminosa.
E allora tornando all’ordinanza impugnata, il ricorrente – conclude la Corte - deve ritenersi «fattivamente inserito nella filiera dello spaccio, in modo non episodico e non occasionale» considerati: l'assenza di reddito, che induce a ritenere che il considerevole quantitativo di stupefacente fosse stato verosimilmente acquistato con i proventi di precedenti cessioni; il precedente specifico; e l'ammissione di aver ceduto e di cedere stupefacente a un limitato numero di clienti abituali.

