Le spese del Ctp nominato nel processo sono spese processuali ex art. 91 c.p.c.. Non occorre quindi dimostrare di avere già pagato il consulente: il conferimento dell’incarico, infatti, fa presumere l’obbligazione di remunerarlo. Il giudice deve quindi liquidarle anche d’ufficio; se il costo non è documentato, può determinarlo applicando le tariffe professionali o, analogicamente, quelle dei Ctu. Sono questi, in sintesi, i principi espressi dalle Sezioni unite civili con l’ordinanza n. 24699/2026 che risolve un contrasto giurisprudenziale sul punto.
Secondo un primo orientamento il soccombente non poteva essere condannato alla rifusione in favore della parte vittoriosa delle spese per l’assistenza d’un consulente tecnico di parte “in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. Sez. 3, 06/07/2022, n. 21402). Per un diverso orientamento, confermato dai giudici del Massimo consesso, invece, la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non esige la prova dell’avvenuto pagamento, ma richiede soltanto la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione (Cass. Sez. 3, 02/03/2026 n. 4600).
Per le S.U. la prima lettura deve essere superata. Secondo un costante orientamento, si legge nell’ordinanza, le spese che la parte ha sostenuto - o dovrà sostenere - per remunerare il proprio consulente tecnico di parte – argomenta la Cassazione - rientrano pacificamente tra le “spese processuali”, come quelle del difensore. E allora: “Se le spese di consulenza costituiscono spese processuali al pari delle altre, come le altre debbono essere trattate: e dunque andranno liquidate d’ufficio, a prescindere da una domanda di parte”.
Diventa così irrilevante che la “parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso; così come è irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso”. Rileva invece che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancor effettuato al momento della sentenza. Del resto, prosegue la decisione, “nessuno esigerebbe - ed il farlo sarebbe contrario all’art. 91 c.p.c. - che la parte vittoriosa, per ottenere la rifusione degli onorari dovuti al difensore, debba dimostrare di avere remunerato l’avvocato: e lo stesso sarà a dirsi per le spese rese necessarie dalla nomina del consulente di parte”.
Diverso il caso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale, al fine di ottenere una perizia di parte. Esse infatti “non sono spese processuali” costituendo invece un danno emergente, con la conseguenza che non possono essere liquidate d’ufficio ed esigono una domanda di parte e la prova del danno. Non così, continua la Suprema corte, quando la parte interessata alleghi di avere nominato un consulente di parte nella fase stragiudiziale, ma di non averlo ancora remunerato. In questo caso sarebbe inesigibile dal danneggiato la prova d’un pagamento non ancora effettuato.
In definitiva, per la Cassazione la nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c., sicché la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto.
Al contempo, le Sezioni Unite hanno precisato che tale principio non può applicarsi per le spese per ottenere una perizia di parte nella fase stragiudiziale, le quali, non essendo spese processuali, costituiscono un danno emergente, che non è liquidabile d’ufficio, ed esige invece una domanda di parte e la prova del danno consistito nella necessità di dover sostenere un esborso, il cui risarcimento non ha per presupposto la dimostrazione, da parte del danneggiato, che la spesa è stata già sostenuta, essendo sufficiente che egli provi di avere contratto la relativa obbligazione, oppure la necessità o l’utilità della spesa da sostenere in futuro.
“Se la vittima di un fatto illecito - scrivono le S.U. - chiede di essere risarcita di una spesa che assume già sostenuta, ha l’onere di provare il pagamento; se invece chiede di essere risarcita di una spesa necessaria, ma non ancora sostenuta, ha l’onere di provare soltanto o di avere contratto la relativa obbligazione, oppure la necessità o l’utilità della spesa da sostenere in futuro”.

