Per la Consulta sentenza 179/2025 è costituzionalmente illegittimo l'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'articolo 54 dello stesso Dpr n. 115 del 2002.
LA MASSIMA
Spese di giudizio - Ammissione del patrocinio a spese dello Stato - Nel processo civile - Dimezzamento dei compensi - Consulenti tecnici di parte - Illegittimità costituzionale per mancato adeguamento - Sussiste. (Costituzione, articoli 3, 24; Dpr 30 maggio 2002 n. 115, articoli 54 e 130)
È costituzionalmente illegittimo l'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'articolo 54 dello stesso Dpr n. 115 del 2002.
Da un lato miserevoli compensi “a vacazione”, dall'altro strambe decurtazioni nel patrocinio a spese dello Stato, e infine un mancato adeguamento che perdura da oltre un ventennio; è pel tramite di quest’ultima violazione di legge che fa perno la Consulta, e non è la prima volta, con la sentenza 2 dicembre 2025 n. 179 per vedere di smussare almeno le più eclatanti storture di un sistema che sembra quasi farlo apposta nello scoraggiare professionisti ad assumere incarichi per conto dei meno abbienti...


