La Cassazione (ordinanza n. 24354/35) ha accolto il ricorso presentato da un contribuente contro la liquidazione delle spese processuali stabilita dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ritenendo insufficienti gli importi riconosciuti al difensore dopo la vittoria del contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate riscossione.
I fatti
La vicenda riguarda una cartella di pagamento notificata il 9 febbraio 2022 dall’Agenzia delle entrate riscossione per il recupero di un’imposta di registro relativa al trasferimento di immobili, oltre sanzioni e interessi, per un importo complessivo di 12.599,05 euro.
Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, che inizialmente aveva dichiarato improcedibile il ricorso ritenendo necessaria una preventiva istanza di reclamo/mediazione.
In appello, però, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto le ragioni del contribuente, annullando la cartella e condannando l’Agenzia delle entrate riscossione al pagamento delle spese di giudizio. Tuttavia, gli importi liquidati erano stati ritenuti troppo bassi dal contribuente, che aveva quindi presentato ricorso in Cassazione.
Il verdetto della Cassazione
La Suprema Corte ha dato ragione al ricorrente, chiarendo che il giudice, nel determinare le spese processuali, deve rispettare i parametri previsti dal decreto ministeriale n. 55 del 2014 e successive modifiche.
Secondo la Cassazione, dopo le modifiche introdotte dal decreto ministeriale n. 37 del 2018, il giudice non può ridurre i valori medi delle tabelle professionali oltre il limite del 50 per cento. Tale limite rappresenta una garanzia per evitare liquidazioni eccessivamente basse rispetto all’attività svolta dal professionista.
Nel caso concreto, secondo la Corte, la precedente liquidazione non aveva rispettato tali criteri, nonostante il contribuente fosse risultato completamente vittorioso nei due gradi di merito.
La Cassazione ha quindi deciso direttamente la causa nel merito, senza rinviare ad altro giudice, stabilendo una nuova liquidazione delle spese:
- 2.000 euro per il giudizio di primo grado, oltre 120 euro di esborsi;
- 2.200 euro per il giudizio di appello, oltre 120 euro di esborsi;
- 1.400 euro per il giudizio di Cassazione, oltre 200 euro di esborsi;
a tali importi dovranno aggiungersi le spese generali del 15 per cento e gli accessori di legge.
Le spese sono state inoltre distratte in favore del difensore del contribuente.
Conclusioni
Per concludere, quindi, anche nel processo tributario, quando il contribuente vince la causa, la condanna alle spese deve garantire un compenso adeguato al lavoro svolto dal professionista e non può essere determinata in misura simbolica o arbitrariamente ridotta.

