La Corte d’Appello di Roma (sentenza 8 luglio 2026 n. 3471) si sofferma sulla corretta esegesi dell’art. 188 c.p. secondo cui “il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili”.

Spese ripetibili

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