Va alla Corte costituzionale la mancata previsione della provvisoria esecutività delle sentenze penali di condanna con riguardo alle spese della parte civile. Lo ha deciso la Terza sezione civile, con l’ordinanza n. 25298/2026, ravvisando un contrasto giurisprudenziale non sanabile in via interpretativa.

L’attuale ricorrente aveva proposto davanti al Tribunale di Bari opposizione al precetto notificatogli dalla controparte per complessivi 27.101,14 euro, oltre interessi. Il titolo era costituito da una sentenza del Tribunale penale di Lecce del 2024, che lo aveva condannato a versare alla parte civile una provvisionale di 20mila euro, oltre a 6.783,92 euro per le spese di costituzione e rappresentanza. Il ricorrente ha contestato, in particolare, la possibilità di procedere immediatamente all’esecuzione per le spese legali della parte civile, sostenendo che la sentenza penale non le aveva espressamente dichiarate provvisoriamente esecutive. Il Tribunale di Bari ha quindi disposto rinvio pregiudiziale alla Cassazione ex articolo 363-bis c.p.c., chiedendo se la condanna alle spese pronunciata in favore della parte civile sia automaticamente provvisoriamente esecutiva, anche in assenza di una specifica statuizione del giudice penale.

Secondo un primo indirizzo, il capo della sentenza penale di condanna dell’imputato e (o) del responsabile civile alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale non è automaticamente dotato di provvisoria esecutività, perché l’esecutorietà è affidata alla discrezionalità del giudice. Secondo l’altro orientamento, di poco precedente, la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale conserva la propria natura di statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regola generale della provvisoria esecutività di cui all’art. 282 cod. proc. civ..

E poiché “non risulta praticabile” l’adozione di una interpretazione correttiva o comunque costituzionalmente orientata dell’art. 541 cod. proc. pen., il Collegio ha ritenuto che debba essere percorsa la strada della denuncia di costituzionalità. A seguito della Riforma Cartabia, prosegue la decisione, l’azione civile esercitata nel processo penale è, oramai, quanto a disciplina processuale, assimilata all’azione civile proposta nella sede civile.

Del resto, la “provvisoria esecutività è riconosciuta, ormai pacificamente, dalla giurisprudenza di questa Corte, anche ai capi di condanna al pagamento delle spese di lite che accedono a sentenze di accertamento o costitutive”. E allora la mancata previsione della provvisoria esecutorietà “comporta che situazioni del tutto equivalenti sono trattate in modo del tutto differente e tanto in contrasto con l’art. 3 della Costituzione”. “Né, per la sua chiarezza ed univocità, il testo della norma può interpretarsi in un senso che ne implicherebbe la piena e radicale disapplicazione: si tratta, pertanto, di una questione non superabile in via meramente interpretativa”.

Non solo, una simile previsione “appare del tutto eccentrica nell’ambito delle tutele”, considerato che il codice del processo amministrativo prevede la provvisoria esecutività generalizzata della sentenza di primo grado. Analoghe previsioni, sono contenute nel d.lgs. n. 174 del 26/08/2016, Codice di giustizia contabile.

Ragion per cui la Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione che investe l’art. 541, comma 1, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività per legge della sentenza penale di primo grado che provvede sull’azione civile, con riferimento al capo di condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell’imputato e del responsabile civile in solido in favore della parte civile.

 

Riproduzione riservata Ⓒ