La Corte di cassazione - con la sentenza n. 23496/2026 - ha affermato che le spese straordinarie per cure mediche o istruzione rientrano tra quelle imponderabili, ma dovute, se corrispondenti all’interesse preminente del figlio, anche se maggiorenne e però non ancora autonomo. Da ciò discende che non rileva il preventivo accordo tra i due genitori al fine di legittimare alla richiesta del rimborso di parte al genitore non collocatario. Ciò che obbliga al rimborso di spese straordinarie non concordate di fatto è il solo presupposto che siano state sostenute nel preminente interesse del figlio e nell’ambito del mantenimento del tenore di vota a egli assicurato durante il matrimonio dai propri genitori.
Non necessita sempre il preventivo accordo tra i genitori separati
Ricorda sul punto la Cassazione che secondo ormai consolidata giurisprudenza il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e a informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese extra rispetto all’assegno di mantenimento, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad esempio, le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole,
Il mancato accordo o assenso non vanificano il rimborso
Ma anche anche per quelle spese straordinarie, definibili rilevanti o imprevedibili o imponderabili, la mancanza della preventiva informazione e dell’assenso dell’altro genitore che non le ha sostenute non determina automaticamente il venir meno del diritto dell’altro a vedersele rimborsate per la parte di non sua competenza. Il giudice dovrà in tali fattispecie valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.
La vicenda risolta
Nel caso concreto, il ricorso respinto del padre che non intendeva rimborsare la madre collocataria di quanto anticipato (anche se tramite assegni postdatati) per delle spese mediche riguardanti cure odontoiatriche del figlio e le rette scolastiche presso un istituto privato. La Corte conferma che si trattava di spese non di per sé prevedibili e quindi non rientranti nel mantenimento mensile prefissato e sicuramente rispondenti al preminente interesse del figlio non ancora autonomo economicamente. La considerazione che depone quindi per il diritto al rimborso di parte di tali spese al genitore che le ha sostenute involve anche quelle relative a un percorso di studio privato in quanto corrispondente alla creazione di un più sicuro futuro lavorativo del ragazzo e adeguato al tenore di vita familiare.
Infine, la Cassazione ha ribadito - rigettando lo specifico motivo di ricorso - che non difetta di legittimazione attiva in proprio il genitore collocatario quando il figlio per quanto maggiorenne non sia ancora economicamente autosufficiente.

