La pronuncia di legittimità n. 16578/2026 si colloca nel solco della giurisprudenza ormai consolidata in materia di spese straordinarie per i figli e ne offre un’importante precisazione sul versante processuale: il giudice del rinvio, pur vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, deve sviluppare una motivazione completa, coerente e verificabile, soprattutto quando si tratta di tradurre in concreto il criterio della proporzionalità ex articolo 337 ter del Codice civile nelle operazioni di riparto tra i genitori.

L’individuazione chiara delle spese

In tema di mantenimento dei figli, qualora il giudice di rinvio, nel dare attuazione al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in ordine alla nozione di spese straordinarie, ritenga rimborsabili talune voci di spesa e ne escluda altre, la sentenza è affetta da nullità per motivazione apparente o incomprensibile se non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito per determinare l’ammontare complessivo dovuto e per spiegare la misura del riparto tra i genitori; resta invece inammissibile la censura che miri a rimettere in discussione la valutazione di merito già compiuta in ordine alla straordinarietà delle singole spese o alla proporzionalità della contribuzione, ove la decisione si fondi su rationes autonome e non specificamente aggredite.

Il fatto

La controversia nasce da una domanda di rimborso proposta dalla madre nei confronti del padre per alcune spese sostenute nell’interesse del figlio, divenuto maggiorenne, e connesse soprattutto al suo percorso di studi: iscrizione a un’università privata, locazione dell’alloggio fuori sede, viaggi, nonché altre voci scolastiche e formative.

Il problema giuridico non riguarda soltanto la qualificazione delle singole spese come ordinarie o straordinarie, ma investe il più ampio tema della delimitazione del mantenimento periodico e della sua eventuale integrazione mediante esborsi ulteriori, sopravvenuti e non previamente ponderati al momento della determinazione dell’assegno.

Il giudizio ha avuto un andamento processuale complesso. Dopo una prima decisione di merito e un successivo intervento rescindente della Cassazione, il giudice di rinvio ha ritenuto rimborsabili alcune spese universitarie e accessorie, ma ha escluso altre voci, in particolare quelle scolastiche della scuola secondaria.

Il punto, tuttavia, è che nella parte finale della motivazione non è risultato intelligibile il percorso seguito per giungere alla somma complessiva liquidata in favore della madre e posta, in sostanza, a carico del padre.

Il principio di diritto: straordinarietà e prevedibilità

La chiave sistematica dell’intera vicenda è il rapporto tra assegno di mantenimento e spese straordinarie. La Cassazione ribadisce un principio che la dottrina ha da tempo messo in luce: l’assegno periodico svolge una funzione tendenzialmente onnicomprensiva rispetto ai bisogni ordinari e prevedibili del figlio, mentre le spese straordinarie sono quelle che, per natura, entità o sopravvenienza, non potevano essere ricondotte ex ante alla struttura ordinaria del
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Il discrimine, tuttavia, non è puramente oggettivo.
Non basta che la spesa sia elevata: occorre che sia non prevedibile e non ponderabile al tempo della determinazione dell’assegno. La formula è importante perché consente di evitare due opposti errori: da un lato, l’eccessiva dilatazione del concetto di straordinarietà, che finirebbe per svuotare il significato dell’assegno periodico; dall’altro, una lettura troppo restrittiva, che lascerebbe scoperti costi rilevanti e implicherebbe un’irragionevole alterazione del principio di proporzionalità tra i genitori.

In questa prospettiva, le spese universitarie fuori sede, specie se relative a un corso in un ateneo privato e lontano dalla residenza familiare, possono certamente essere ritenute straordinarie, ma ciò non esaurisce il problema: resta infatti da stabilire come debbano essere ripartite e con quale prova delle rispettive condizioni economiche dei genitori.

Il rinvio e il vincolo conformativo della Cassazione

Uno dei passaggi più interessanti della decisione concerne l’articolo 384 del Cpc e la portata del vincolo derivante dalla sentenza rescindente. La Corte di cassazione osserva che il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato, ma non può trasformare tale vincolo in una formula astratta, priva di effettiva ricaduta nel caso concreto. In altri termini, il rinvio non è un mero esercizio ricognitivo: richiede un’applicazione costruita sulle risultanze del processo e sulla concreta vicenda economico-familiare delle parti.

La Corte precisa, inoltre, che una cosa è la qualificazione delle spese come straordinarie, altra cosa è la determinazione della quota di contribuzione di ciascun genitore.
Si tratta di due momenti logicamente distinti:
- il primo attiene alla riconducibilità della spesa fuori dal perimetro dell’assegno periodico;
- il secondo concerne il criterio di riparto, che deve restare ancorato alla proporzionalità tra le rispettive capacità economiche e patrimoniali.

Questa distinzione ha una notevole importanza teorica: evita di sovrapporre il giudizio sulla natura della spesa con quello sul soggetto tenuto al pagamento e sulla misura del concorso. La Corte, infatti, mostra che il problema non è solo “se” una spesa sia straordinaria, ma anche “quanto” essa incida sulla posizione del singolo genitore.

Il profilo decisivo della pronuncia è però processuale. La Cassazione accoglie il sesto motivo perché la sentenza impugnata, pur formalmente esistente, non rendeva percepibile il ragionamento seguito dal giudice. In particolare, non era chiaro come si fosse giunti all’importo di 24.321,34 euro; perché, dopo aver parlato di concorso paritario, la Corte territoriale avesse poi condannato il padre al pagamento dell’intera somma; quale fosse il rapporto tra le singole voci ammesse e il quantum finale.

La pronuncia si inserisce così nella linea giurisprudenziale che considera affetta da nullità la sentenza con motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.

Il punto non è meramente formale. La motivazione è lo strumento attraverso cui il giudice rende controllabile l’esercizio della giurisdizione. Se manca una catena logica intellegibile, viene meno non solo il requisito costituzionale della motivazione, ma anche la possibilità per le parti di comprendere perché abbiano vinto o perso.

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