Rassegne di Giurisprudenza

Spetta al creditore la prova di un pagamento imputato a un debito diverso da quello indicato dal debitore

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Obbligazioni - Pagamento imputato ad un debito diverso da quello indicato dal debitore - Onere della prova a carico del creditore
Il creditore che agisce per il pagamento deve provare il titolo del suo diritto, nonchè il mancato pagamento poiché il pagamento ha un'efficacia estintiva la cui prova è a carico del debitore che l'eccepisce. L'onere della prova è a carico del creditore il quale, a forte di un pagamento avente efficacia estintiva ed eseguito con riferimento ad un determinato credito, controdeduca che il pagamento debba essere imputato ad un credito diverso da quello indicato dal debitore. Tuttavia, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà' del debitore di indicare a quale debito si debba imputare il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso. Una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, é giuridicamente inefficace.
•Corte di cassazione, sezione VI 3 civile, ordinanza 2 dicembre 2020 n.27587

Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Imputazione - In genere pagamento avente efficacia estintiva - Diversa imputazione da parte del creditore - Onere del creditore di provare l'imputazione - Deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante titoli di credito - Inapplicabilità del principio - Ragioni
In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.
•Corte di cassazione, sezione VI 1 civile, ordinanza 6 novembre 2017 n. 26275

Prova civile - Onere della prova - In genere - Pagamento del debito - Onere probatorio gravante sul debitore - Diversa imputazione del pagamento - Onere probatorio gravante sul creditore
Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 4 ottobre 2011 n. 20288

Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Imputazione - In genere - Debito - Imputazione ad altro debito - Prova - Onere - Incidenza a carico del creditore.
In tema di pagamento, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito, incombe al che pretenda di imputare l'adempimento ad altro credito - l'onere della prova delle condizioni di una diversa imputazione.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 19 gennaio 2005 n. 1064