Le norme che prorogano in modo automatico le concessioni demaniali marittime contrastano con il diritto europeo e quindi non vanno applicate, ma quelle attualmente in vigore restano efficaci fino e non oltre il 31 dicembre 2023 per dare il tempo alle Pa di organizzare le gare. Lo hanno stabilito due sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Adunanza n. 17 e Adunanza n.18) depositate oggi.
Per il Supremo consesso di Palazzo Spada le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora prevedere) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria che è stata introdotta a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'articolo 182, comma 2, del Dl n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario (in particolare con l'articolo 49 del Tfue e con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE)e non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
Inoltre se alcuni atti di proroga sono stati rilasciati dall'amministrazione dopo un giudicato favorevole va esclusa la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto. Non valgono neppure – prosegue la Plenaria - i poteri di autotutela decisoria della Pa in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata.
Però, tenendo conto dei tempi necessari per predisporre le procedure di gara e per dare il tempo al legislatore di riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, il Consiglio di Stato - consapavole anche dell'impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le attuali concessioni, fissa per quelle già in essere un termine: restano efficaci fino al 31 dicembre 2023, superata tale data però, anche se non dovesse esserci una nuova disciplina legislativa, cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga che andrebbe considerata nulla perché non in linea con le regole europee.

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