I giudici amministrativi mantengono le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative fino al 31 dicembre 2023. Oltre tale data, cesseranno di produrre effetti, nonostante le proroghe statali e regionali, e anche superando le sentenze, tutte le situazioni che spostavano al 2033 la definizione dei problemi.
I provvedimenti, sia del legislatore (statale e regionale) che delle pubbliche amministrazioni (Comuni, Regioni, Demanio) che hanno previsto proroghe al dicembre 2033 di concessioni demaniali, turistiche sono dichiarate in contrasto con il diritto eurounitario e, quindi, non devono essere applicati né dai giudici né dalle pubbliche amministrazioni.
Con una scelta radicale, il Consiglio di Stato taglia così il nodo gordiano formatosi sulla materia delle concessioni demaniali, dove si sono ingarbugliati i fili del legislatore nazionale e comunitario, aggrovigliandosi ai provvedimenti delle autorità locali ed alle sentenze dei giudici penali ed amministrativi.
La chiave di lettura delle sentenze dell’Adunanza Plenaria (n. 17 e 18/2021), è nella direttiva 123/2006 (articolo 12) che impone concorrenza nell’offerta dei beni e servizi pubblici. Tutti i provvedimenti, siano essi del legislatore o delle amministrazioni, comprese quindi le sentenze, che prorogano rapporti di concessione sono dichiarati incompatibili con l’ordinamento comunitario e, come una moneta che diventi fuori corso, dal 1° gennaio 2024 non hanno più valore. Il Consiglio di Stato, utilizzando il criterio dell’incompatibilità comunitaria, incide su tutti i provvedimenti relativi al demanio turistico-balneare, quindi anche sui rapporti che non sono oggetto di contenzioso: se i concessionari, fino ad oggi, si ritenevano protetti da una norma (articolo 182 del Dl 34/2020) che stabiliva una proroga indifferenziata, con l’ultimo giorno del 2023 perdono qualsiasi diritto e diventano occupanti di fatto delle coste e dei relativi manufatti demaniali. Solo le rare concessioni assegnate con gara pubblica e trasparente (quindi, senza beneficiare in alcun modo delle proroghe) possono sperare di restare in vita sino alla propria scadenza, ma tutte le altre concessioni turistiche (marine, fluviali, lacuali) cessano al 31 dicembre 2023.
Il virus che le azzera è il contrasto con la normativa comunitaria, aggravato da una serie di errori del legislatore centrale e di quello regionale. Le sentenze di ieri, consapevoli degli effetti dirompenti, hanno una clausola di efficacia differita: ciò significa che, com’è avvenuto in pochi altri casi (Consiglio di Stato n. 2755/2011 in materia ambientale e in tema di diritti fondamentali con la vicenda Cappato decisa dalla Corte costituzionale), tutto può rimanere fermo fino alla fine del 2023, in quanto un immediato crollo del settore avrebbe avuto effetti imprevedibili. La data del dicembre 2023 è tuttavia immodificabile perché l’Adunanza èlenaria precisa che eventuali, successive proroghe legislative delle concessioni dovranno intendersi prive
di qualsiasi effetto.
Il 1° gennaio 2024, quindi, le concessioni prorogate cesseranno e, in mancanza di una norma temporanea (che non potrà essere di generica proroga) inizierà un periodo di occupazione «di fatto», come se si fosse in presenza di un occupante abusivo. Poiché peraltro non è ipotizzabile un periodo di assoluta anarchia
nel regime dei beni demaniali turistici (si pensi alle esigenze
di custodia e di manutenzione), dal 1° gennaio 2024 diventerà solo difficile utilizzare
le spiagge che erano
in concessione.
Nelle sentenze dell’Adunanza plenaria non mancano i riferimenti al potenziale valore economico, sociale ed ambientale del settore turistico, né alle esigenze di tutelare i beni del relativo demanio: anzi, proprio auspicando una miglior utilizzazione, i giudici prevedono immediate innovazioni al sistema e precisano alcuni criteri da applicare. Le selezioni dei concessionari dovranno essere imparziali e trasparenti, dovranno valutare la salute pubblica, la politica sociale, la protezione all’ambiente, la salvaguardia del patrimonio culturale. I precedenti concessionari potranno far pesare gli investimenti da loro effettuati attraverso eventuali indennizzi, mentre i criteri di selezione, oltre ad essere proporzionati, non discriminatori ed equi, valuteranno la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori. Sarà poi da valorizzare l’esperienza professionale ed il know-how acquisito: il tutto però senza precludere l’accesso al settore
di nuovi operatori.
Infine, la durata delle concessioni dovrebbe essere limitata e giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie al fine di evitare preclusioni all’accesso al mercato. In caso di scadenza anticipata, andranno valutati gli investimenti già effettuati dal concessionario. Da ultimo, il Consiglio di Stato auspica che la misura dei canoni concessori rifletta il reale valore economico e turistico dei beni da affidare.

