In un contratto di vendita immobiliare, che richiede forma scritta ad substantiam, ciò che è da ritenere rilevante ai fini della prova della sproporzione tra le obbligazioni è che il prezzo pattuito fra le parti sia notevolmente inferiore al valore di mercato del bene. Per contro, non ha rilevanza il fatto che l’acquirente abbia concretamente versato al venditore che poi è fallito una somma inferiore a quella dovuta, atteso che tale circostanza integra, di per sé, mera prova di un parziale inadempimento contrattuale. Tale prova potrebbe eventualmente legittimare il curatore a richiedere il pagamento del prezzo residuo ovvero (nel caso in cui l’adempimento sia grave) a proporre una domanda di risoluzione.
Corte di cassazione, Sezione VI -1, ordinanza 25 febbraio 2015, n. 3873

