Se la vittima di stalking e lesioni personali dichiara di non aver mai avuto intenzione di instaurare una relazione “seria” con la persona imputata dei reati ciò non fa venir meno ex se quel rapporto di affidamento che aggrava la condotta penalmente rilevante.

Così la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 19952/2026 - ha respinto il ricorso di un uomo condannato per lesioni personali e atti persecutori nei confronti di una donna che - nel rendere testimonianza - aveva dichiarato di non essere intenzionata ad avere un rapporto stabile con l’imputato.

Di fatto il ricorso contestava che i giudici avessero deciso la condanna per entrambi i reati nella forma aggravata affermando che le condotte erano state commesse ai danni della parte offesa con la quale l’imputato era stato legato da una relazione sentimentale. Relazione che appunto secondo il ricorso andava esclusa in base all’affermazione della stessa parte offesa che non negava il rapporto, ma non aveva mai inteso costruire una stabile relazione di coppia con il ricorrente.

La Cassazione respinge il motivo spiegando che esso sostiene l’insorgenza dell’aggravante solo a fronte di una relazione sentimentale che integri un comune progetto di vita e che solo questo sarebbe atto a ingenerare quel rapporto di affidamento personale verso l’altro.

Al contrario, fa rilevare la Cassazione che anche una relazione intima terminata può ingenerare quelle aspettative di tutela e protezione tra due persone e costituire quindi la base dell’aggravante in parola.

 La Suprema Corte argomenta che la difesa abbia erroneamente sostenuto che la serietà o meno del legame (nei termini manifestati dalla persona offesa) incida sul rapporto di fiducia esistente tra le parti, determinandone l’esistenza o meno.

Infatti, come precisa la Cassazione, l’affermazione difensiva non coglie nel segno rispetto all’evoluzione giurisprudenziale sulla rilevanza della relazione affettiva, che è posta a fondamento della circostanza aggravante, facendola di fatto coincidere solo nell’ipotesi che si realizzi la condivisione di una comune scelta di vita. Prima di tutto una simile impostazione viene a coincidere con l’ipotesi specifica ed esplicitamente contemplata della sussistenza di un rapporto di coniugio.

Mentre l’aggravante di cui si discute trova la sua giustificazione in una dimensione più limitata: nel legame di fiducia che si instaura in conseguenza di una qualsiasi relazione affettiva (attuale o passata); legame che rende la vittima più vulnerabile alle aggressioni provenienti da un soggetto sul quale, al contrario, ripone aspettative di tutela e protezione.

Il rapporto di fiducia non richiede stabili o - come dice il ricorso - serie intenzioni di legarsi a un comune progetto di vita.

Ma come detto è l’esistenza di una relazione intima a determinare il rapporto di fiducia il cui abuso o approfittamento costituisce il fondamento dell’aggravante. Un rapporto di fiducia che quindi prescinde dalla stabilità o meno del rapporto o dalla sua intensità. E che non è escluso dall’assenza di aspettative future di una vita in comune.

L’aggravamento della pena è perciò giustificato quando il fatto - come dice la legge - è stato commesso non solo contro il coniuge per quanto separato o divorziato, ma anche contro la persona con cui il reo è legato o è stato legato da relazione affettiva.

Riproduzione riservata Ⓒ