La sentenza affronta e risolve una questione interpretativa che spesso ricorre nell'esperienza pratica: quello della corretta distinzione tra il reato di atti persecutori (articolo 612- bis del Cp) e quello contravvenzionale delle molestie (articolo 660 del Cp), resa possibile dal fatto che tra i comportamenti rilevanti ai fini della configurabilità dello stalking rientra anche la condotta "molesta".
LE MASSIME
Reati contro la persona - Reati contro la libertà individuale - Atti persecutori - Condotta materiale - Molestie - Rapporti con la fattispecie contravvenzionale. (Cp, articoli 612-bis e 660)
Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'articolo 660 del Cp consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di cui all'articolo 612-bis del Cp solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'articolo 660 del Cp ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.Pena - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione alla partecipazione a corsi di recupero - Indicazione dell'ente e del tempo di inizio e di fine del percorso di recupero. (Cp, articolo 165, comma 5)In relazione all'articolo 165, comma 5, del Cp in tema di sospensione condizionale della pena "condizionata", spetta al giudice della cognizione o, in mancanza, al giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, sulla base delle proposte dell'imputato o acquisite officiosamente, indicare l'ente, definire il tempo di inizio e quello finale del percorso di recupero, nonché le ulteriori modalità attuative, potendo solo in via sussidiaria ed eccezionale spettare tale compito al giudice dell'esecuzione.
Pena - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione alla partecipazione a corsi di recupero - Fissazione del termine per l'adempimento dell'obbligo - Onere del giudice - Sussistenza - Omissione - Conseguenze. (Cp, articoli 163 e 165)
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'articolo 165, comma 5, del Cp, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza del termine di cinque anni previsto dall'articolo 163 del Cp decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza [cfr. Sezioni unite, 23 giugno 2022, Liguori].
Pena - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione alla partecipazione a corsi di recupero - Spese - Sono a carico dell'imputato. (Cp, articolo 165, comma 5; legge 19 luglio 2019, articolo 6)
La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero comporta che l'imputato sostenga il costo economico della partecipazione a detti percorsi, posto espressamente a suo carico dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 69 del 2019, che recita: «Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato»: si tratta, infatti, di una ulteriore riprova dell'impegno concreto che il condannato vuole assumere [da queste premesse, è stato rigettato il motivo di ricorso con cui l'imputato sosteneva di non essere in grado di sostenere le spese necessarie per il percorso di recupero].
La sentenza affronta e risolve una questione interpretativa che spesso ricorre nell'esperienza pratica: quello della corretta distinzione tra il reato di atti persecutori (articolo 612- bis del Cp) e quello contravvenzionale delle molestie (articolo 660 del Cp), resa possibile dal fatto che tra i comportamenti rilevanti ai fini della configurabilità dello stalking rientra anche la condotta "molesta".
Minaccia e atti persecutori
La ricostruzione della Cassazione è assolutamente ineccepibile.
Non è dubbio...


