La Cassazione penale - con la sentenza n. 24298/2026 - ha colto l’occasione di chiarire che l’introduzione dello stalking aggravato (perché commesso in danno di un minore) tra i reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari opera solo per fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge sul femminicidio che ha previsto tale novità normativa. Si tratta, infatti, di norma sfavorevole che appunto per il principio del favor rei non è passibile di applicazione retroattiva.
Nel caso concreto...

