Penale

Stalking, per la condanna bastano due episodi molesti o l’invio di alcuni sms minacciosi

Ma la vittima deve provare che le condotte hanno provocato una condizione di paura o il cambio di abitudini

di Selene Pascasi

Due episodi di molestie, anche concentrati in un arco di tempo breve. O uno scambio di sms minacciosi, per quanto non seguito da un incontro fisico. Si tratta di fatti che, se spaventano la vittima o la costringono a cambiare abitudini, possono integrare il reato di stalking. È quanto emerge dall’analisi delle recenti pronunce dei giudici.

Il reato di stalking, previsto dall’articolo 612-bis del Codice penale, punisce (con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi) chi, con condotte reiterate, minacci o molesti una persona in modo da causare un continuo e grave stato di ansia o paura o un fondato timore per l’incolumità propria o dei suoi cari, tanto da farle cambiare routine. Pena più alta se si bersaglia il coniuge, anche separato o divorziato, una persona con cui si è o si è stati legati sentimentalmente, minori, donne incinte, disabili o se si usino mezzi informatici, telematici, oppure armi o travisamenti.

A segnare i confini del reato di stalking è la giurisprudenza. Il punto chiave è la prova di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma.

Quando ricorre il reato

Scatta lo stalking per chi consapevolmente minacci di morte la donna con cui aveva interrotto i rapporti inviandole sms quotidiani e lasciandole scritte murali offensive vicino al Sert frequentato (Corte d’appello di Ancona 642/2020).

Anche l’ingiuria, una delle forme più frequenti di molestia, può sfociare nello stalking se posta in essere in pubblico o alla presenza di più persone essendo in quelle circostanze idonea a incidere «dolorosamente e fastidiosamente» sulla condizione psichica della vittima (Cassazione 1172/2021).

Per la singola offesa come fatto isolato - non inserito in un più ampio contesto di voluta aggressione alla sfera psichica e morale della vittima - si incorre in sanzioni civili.

Ma per inchiodare lo stalker può essere sufficiente provare di aver subìto due episodi di minacce, molestie o lesioni idonei a indurre il mutamento di consuetudini. E ciò anche per atti che si siano svolti in un breve lasso di tempo e persino nell’arco della stessa mattinata e nello stesso luogo (Cassazione 6207/2021): non è essenziale che le persecuzioni si snodino in una prolungata sequenza temporale.

Lo stalking può essere integrato anche dall’invio di alcuni messaggi minacciosi e da un’unica telefonata proveniente dall’utenza dell’imputato e rimasta senza risposta, nonostante non sia mai avvenuto un incontro fisico con la vittima, se quest’ultima dimostra di essere stata costretta a cambiare abitudini (Cassazione 61/2019).

Quando non c’è stalking

Si configura invece il reato di minaccia (articolo 660 del Codice penale), meno grave di quello di stalking, se si infastidisce qualcuno ma le dichiarazioni dell’offeso e i fatti non ne dimostrino il turbamento psicologico (Cassazione, 23375/2020).

Assolto dall’accusa di atti persecutori, perché il fatto non sussiste, anche l’ex coniuge incriminato per aver instillato nella moglie un serio stato di preoccupazione, se il medico di base abbia espressamente e categoricamente escluso la condizione ansiosa denunciata dalla signora (Corte d’appello di Trento, 11/2021).

Lo stalking, invece, è solo tentato se alla condotta tesa a produrre uno degli eventi tipici (continua ansia o paura, fondato timore per l’incolumità propria o dei cari, cambio d’abitudini) non segua l’effettivo verificarsi di almeno uno di essi (Cassazione, 1943/2021).

La tutela

Strumento dissuasivo utile a frenare l’escalation delle molestie è l’ammonimento del Questore. Trattandosi di provvedimento che non sancisce la colpevolezza del potenziale stalker (decisione rimessa al giudice), per ottenerlo non serve munirsi di prove rigorose ma basta raccogliere indizi da cui desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o molesto, tale da suscitare ansia e paura (Tar Puglia, 1381/2020).

LE PRONUNCE

L’ingiuria
L’ingiuria può costituire una forma frequente di molestia, specie se posta in essere in pubblico o in presenza di più persone, perché capace di incidere sulla condizione psichica della vittima. Se, invece, sia un fatto isolato sarà sanzionabile solo civilmente. Cassazione, sentenza 1172 del 13 gennaio 2021

Condotte ravvicinate
Scatta il reato di atti persecutori anche per due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, commesse in un breve arco di tempo (nel caso concreto, nella stessa mattinata e nello stesso luogo), purché siano idonee a integrare la reiterazione richiesta dalla norma penale. Cassazione, sentenza 6207 del 17 febbraio 2021

L’assoluzione
Niente condanna per stalking, perché il fatto non sussiste, all’ex marito accusato di aver perseguitato l’ex moglie dopo la fine della relazione sentimentale, se il medico di base esclude in maniera espressa e categorica lo stato d’ansia denunciato dalla donna.
Corte d’appello di Trento, sentenza 11 del 4 febbraio 2021

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