Penale

“Stasi del procedimento” e “sentencing” nei correttivi riforma penale

Via libera definitivo dal Consiglio dei ministi ai correttivi alla riforma Cartabia. Il giudice, quando ha già tutti gli elementi per decidere, può direttamente sostituire la pena detentiva con l’eventuale pena sostitutiva. Sì anche al potere di revoca nell’ipotesi di condanna per delitti non colposi

28/12/2010 Roma, sede del Ministero di Grazia e Giustizia di via Arenula

Va libera ai correttivi della riforma penale. Il Consiglio dei Ministri, nella giornata di ieri, ha infatti approvato in via definitiva, su proposta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, lo schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

La prima approvazione del testo in Consiglio dei Ministri risale al 16 novembre scorso mentre il 7 dicembre il provvedimento è stato trasmesso alle Camere. Dopo il parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti (alla Camera, Giustizia e Bilancio; al Senato, Giustizia e Bilancio e Tesoro) e della Conferenza unificata Stato-Regioni, hanno espresso pareri favorevoli anche il Garante privacy e il Consiglio Superiore della Magistratura.

Il provvedimento si compone di 11 articoli. Le modifiche introdotte si sono rese necessarie soprattutto per il coordinamento delle nuove disposizioni e per la semplificazione delle procedure. Sullo sfonda rimane sempre l’obiettivo, richiesto anche dal Pnrr, di una maggiore efficienza della giustizia penale.

Due, spiega una nota di Via Arenula, gli interventi più incisivi sull’assetto attuale relativi agli istituti della ‘stasi del procedimento’ e del sentencing.

Stasi del procedimento. La prima modifica interviene sul “termine di riflessione”, quello entro cui il Pubblico Ministero deve decidere se esercitare o meno l’azione penale (tre mesi dalla scadenza del termine delle indagini preliminari e fino a nove mesi in base a gravità del reato e complessità delle indagini). Il correttivo mira a realizzare una complessiva semplificazione del meccanismo di risoluzione della cosiddetta ‘stasi del procedimento’, ossia l’inattività del pm dopo la fine delle indagini: viene ora eliminata una serie di passaggi di carte e di notifiche non essenziali e si è previsto un più incisivo controllo da parte del giudice per le indagini preliminari. Controllo esteso anche nella fase dell’autorizzazione al ritardato deposito degli atti. L’intervento è volto a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa – in caso di stasi patologica del procedimento – di avere cognizione degli atti. Si prevede inoltre una estensione – da trenta a novanta giorni – del termine per lo svolgimento delle indagini da parte del procuratore generale, in caso di avocazione.

Anche in questo caso, il correttivo opera una complessiva semplificazione: si prevede che il giudice, quando ha già tutti gli elementi per decidere, possa direttamente sostituire la pena detentiva con l’eventuale pena sostitutiva. La formulazione originaria del decreto legislativo n. 150 del 2022 prevedeva che, in determinati casi, il giudice, dopo la lettura del dispositivo, dovesse sempre sentire l’imputato e, ove ciò non bastasse, fissare una nuova udienza per svolgere accertamenti funzionali all’individuazione dell’eventuale pena sostitutiva adeguata al caso concreto. Questo meccanismo – che richiede una ulteriore interlocuzione con l’imputato e una doppia udienza – verrà ora attivato solo quando il giudice non abbia già tutti gli elementi necessari.

Il Dlgs poi recepisce la seguente osservazione della Commissione Giustizia del Senato: la previsione del potere di revoca delle pene sostitutive nell’ipotesi in cui sia sopravvenuto uno specifico fatto nuovo, indice di una maggiore pericolosità sociale, individuato in una condanna per delitti non colposi successiva all’applicazione della pena sostituiva medesima, anche se precedente all’avvio della sua esecuzione (modifica dell’articolo 72 della legge n. 689 del 1981).

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