Stop alla cartella di pagamento senza avviso bonario
È illegittima l’iscrizione a ruolo e conseguentemente è nulla la cartella di pagamento laddove non sia stato notificato preventivamente l’avviso bonario di liquidazione automatica sottostante e sussistano dubbi sulle ragioni della pretesa. È questa la principale conclusione cui è giunta la Ctr di Palermo, sezione staccata di Siracusa (presidente e relatore Vasta), con la sentenza 3074/4/17.
La questione
La vicenda trae origine dalla impugnazione dinanzi alla Ctp di Ragusa di una cartella relativa a imposte e sanzioni per l’anno 2010 a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni (ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e articolo 54-bis del Dpr 633/1972) per omessa notifica degli avvisi bonari sottostanti.
Il contenzioso
Avendo i giudici provinciali accolto parzialmente il ricorso e annullato solo le sanzioni, la contribuente ricorreva in appello dinanzi alla Ctr, lamentando l’erroneità della sentenza. Nel riformare la sentenza di primo grado, la Ctr ha annullato totalmente il ruolo e quindi la cartella di pagamento, precisando che, nel caso esaminato, non è stata ravvisata alcuna certezza in merito al fatto che la pretesa derivasse da una mera differenza tra quanto esposto in dichiarazione e quanto versato, avendo l’ufficio addirittura ammesso che possano essere state svariate le ragioni per disporre l’iscrizione dei ruoli, né è stata addotta alcuna prova da parte dell’ente impositore circa l’avvenuta notifica dell’avviso bonario sottostante.
Il principio
A ben vedere la pronuncia è in linea con il principio più volte ribadito dalla Cassazione secondo cui, nel caso della liquidazione automatica ex articolo 36-bis, stante il tenore dell’articolo 6, comma 5 della legge 212/2000, l’omessa comunicazione bonaria causa la nullità della cartella di pagamento solo quando ci sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Secondo la disposizione citata , infatti, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, a pena di nullità dei provvedimenti successivamente emessi, il Fisco deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Non può essere invece eccepita alcuna nullità della cartella per omessa notifica dell’avviso bonario sottostante laddove il contribuente non versi le imposte regolarmente dichiarate in quanto la disposizione citata circoscrive tale effetto al solo caso in cui sussistano «incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione». Tuttavia, se l’avviso è omesso, permane comunque il diritto di ottenere la riduzione a un terzo delle sanzioni da omesso versamento, così come la dilazione degli importi.
Infine, il collegio regionale ha precisato che, nel caso come quello di specie in cui il ricorrente chiami in giudizio soltanto l’agente della Riscossione, eccependo anche vizi riferibili all’attività dell’agenzia delle Entrate, quale ente impositore, è onere del medesimo Agente effettuare la chiamata in causa dell’ufficio (articolo 14, comma 3 Dlgs 546/1992).
Sul punto, va, infatti, precisato che al fine di chiedere l’annullamento della pretesa erariale derivante da una liquidazione automatica o da un controllo formale della dichiarazione (articolo 36-ter Dpr 600/1973), occorre impugnare dinanzi alla Ctp l’iscrizione a ruolo notificata mediante cartella di pagamento, citando in giudizio l’ufficio dell’agenzia delle Entrate che vi ha provveduto. Qualora poi si ravvisino “vizi propri” della cartella, quali ad esempio vizi di notifica, decadenza dei termini, eccetera, è comunque possibile impugnare la cartella stessa, citando in giudizio l’agente della riscossione.
Ctr di Palermo, sentenza 3074/4/17