Alla maturazione dei requisiti per la pensione, anche se non ancora percepita, scatta la decadenza dal diritto a fruire della Naspi, con conseguente necessità di restituire quanto ricevuto come “indebito”. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 8479/2026, accogliendo il ricorso dell’Istituto di previdenza.
Il lavoratore aveva presentato una prima domanda di pensione anticipata nel 2018, respinta dall’Inps con l’invito a proseguire con la NASpI; una seconda domanda nel 2019 venne invece accolta, ma l’Inps contestò un indebito per la NASpI percepita dal giugno 2018, ritenendo già maturati i requisiti pensionistici. Il tribunale di Pavia confermò la decadenza ma la Corte di appello di Milano rovesciò il verdetto. Per il giudice di secondo grado, infatti, la perdita del diritto all’indennità contro la disoccupazione “consegue solo al momento della concreta percezione della pensione”. Ragion per cui la parte aveva diritto a trattenere la NASpI sino al concreto riconoscimento della pensione di vecchiaia, “così da non trovarsi priva di ogni fonte di sostentamento” .
Contro questa decisione ha proposto ricorso l’istituto di previdenza e la Suprema corte gli ha dato ragione richiamando il dato letterale della norma. L’art. 11 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, infatti, disciplina le ipotesi di decadenza dal diritto di fruire dell’indennità NASpI e al punto d) recita: “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;”. Per i giudici di legittimità va dunque “privilegiata l’opzione interpretativa che correla il verificarsi della decadenza alla sola sussistenza dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”. Secondo “l’inequivoco tenore testuale della norma”, prosegue la decisione, il “limite per la fruizione della NASpI” non è “la data di decorrenza, in concreto, del diritto a pensione, bensì, come visto, il raggiungimento dei requisiti.
Il legislatore, che ha subordinato l’indennità alla sussistenza dello “stato di bisogno”, ha dunque previsto un “limite temporale preciso alla fruizione del beneficio, che non può essere rimesso alla scelta discrezionale dell’assicurato (non prevista dalla legge)”, né è possibile scegliere la NASpI anziché la pensione di anzianità, o comunque incidere sulla “determinazione del relativo periodo di godimento”. I diritti in materia previdenziale, infatti, sono “sottratti, in quanto tali, alla disponibilità delle parti”.
Inoltre, l’art. 38, secondo comma, Cost., rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali, attraverso un sistema di “assicurazioni” che va inteso “nel suo complesso”. Che non risulta violato “se, come nell’ipotesi prevista dalla norma oggetto della denuncia, in maniera specifica siano poste regole, con cui, nel rispetto degli altri precetti e principi costituzionali, viene condizionata l’insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato l’esercizio”.
La Cassazione, dunque, qualifica le somme NASpI percepite dopo la maturazione dei requisiti pensionistici come indebito oggettivo, soggetto alla restituzione ex art. 2033 c.c. Tuttavia, e questo è un altro passaggio interessante, il giudice del rinvio dovrà anche tutelare “l’affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita”. La restituzione non è dunque automatica né necessariamente integrale. Andranno scrutinati, precisa la Corte, tutti gli elementi rilevanti, tra cui: “l’importo delle somme richieste; le condizioni economiche e patrimoniali dell’obbligato; la possibilità per l’Inps, già a fronte della prima domanda di pensione, di approfondire la situazione pensionistica dell’assicurato”. L’Istituto, infatti, in un primo momento aveva negato la maturazione dei requisiti previdenziali e indicato di proseguire con la Naspi. Si tratta di elementi dirimenti che rilevano ai fini della “modulazione temporale dell’obbligazione restitutoria e della tutela del legittimo

