Civile

Stranieri, permesso di soggiorno al fratello della cittadina italiana solo se c'è convivenza

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di Patrizia Maciocchi

La relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile al concetto di vita familiare rilevante secondo l'articolo 8 della cedu, in assenza di elementi dai quali presumere l'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita comune. Di conseguenza perché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con un altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva. La Corte di cassazione, con la sentenza 7427 del 18 marzo, ha respinto il ricorso di un cittadino straniero che invocava il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari, avendo una sorella cittadina italiana. Una richiesta respinta dalla Corte d'Appello perché mancava la prova della convivenza. Il ricorrente non aveva, infatti, saputo spiegare le ragioni della sua assenza in casa in occasione dei sopralluoghi. E le dichiarazioni della sorella non bastavano. Per la difesa il verdetto della Corte d'Appello violava l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sul diritto alla vita privata e familiare. La Suprema corte, con una sentenza in linea con la giurisprudenza sovranazionale e costituzionale, precisa che i fratelli, maggiorenni, non rientrano nella nozione di famiglia, rilevante ai fini del ricongiungimento. Né è ipotizzabile la violazione della Cedu. La Cassazione ricorda che il concetto di vita familiare, è stato esteso dai giudici di Strasburgo anche a situazioni di comunione affettiva in cui non c'è un vincolo giuridico, come nel caso delle coppie di fatto omosessuali. Tuttavia l'estensione non è tale da comprendere il rapporto tra fratelli maggiorenni se non conviventi.

Corte di cassazione – Sezione I – Sentenza 18 marzo 2020 n. 7427

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