Civile

Stravolgimento della disciplina della prescrizione nell'azione di ripetizione del conto corrente bancario, un nuovo orientamento?

Nota a Sentenza, Tribunale di Milano del 24 giugno 2021

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di Luca Mogarelli*

La prescrizione delle rimesse effettuate in conto corrente è, oggi, uno dei temi più rilevanti del contenzioso bancario.

La disciplina (che trova suo fondamento nella Sentenza n. 24418/2010) prevede che sono suscettibili di prescrizione i versamenti effettuati dal correntista, sui saldi debitori in assenza di affidamento o oltre il fido accordato.

Tali rimesse, definite con il termine "solutorie", sono contrapposte alle rimesse di natura ripristinatoria, che assumono tale nomenclatura in quanto, essendo effettuate su saldi di valore inferiore al fido accordato, avrebbero la sola funzione di ripristinare la possibilità per il correntista di indebitarsi nuovamente.

E' evidente che l'eccezione della prescrizione è stata, negli anni più recenti, una delle migliori strategie difensive a disposizione dei legali difensori degli istituti di credito. L'eccezione della prescrizione delle rimesse assume ancor più rilevanza considerando la recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 15895/2019 in cui, in estrema sintesi, si afferma che, al fine di eccepire la prescrizione dei pagamenti effettuati in conto corrente, non è necessario indicare le singole rimesse solutorie per le quali far valere la prescrizione.

L'orientamento della Corte di Cassazione sopra richiamato, peraltro, ha portato, talvolta, a scoraggiare i correntisti a intraprendere azioni giudiziarie volte alla ripetizione di quanto indebitamente percepito dalla banca (a titolo di interessi, commissioni ed oneri ulteriori non dovuti a causa di illegittimità contrattuali).

In tale contesto la Sentenza del Tribunale di Milano del 24 giugno 2021 pronunciata dal Giudice Dott. Francesco Ferrari potrebbe stravolgere integralmente la disciplina della prescrizione nelle contestazioni dei rapporti di conto corrente bancario.

In particolare l'interprete non si sofferma sulle modalità di eccezione della prescrizione ma entra a tutti gli effetti nel merito della distinzione, storicamente introdotta dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 24418/2010, tra rimesse ripristinatorie e solutorie, di fatto superandola.

In un primo momento, infatti nella Sentenza in commento si afferma che "l'utilizzo da parte del cliente di somme eccedenti il limite dell'affidamento non avviene al di fuori di una qualsiasi disciplina negoziale, ma opera comunque nella cornice del rapporto di conto corrente circostante", ritenendo che la Sentenza n. 24418/2010 abbia fatto distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie in quanto pronunciata nella circostanza per la quale lo scoperto fosse stato da ritenersi esigibile in senso tecnico "in quanto esorbitante le pattuizioni contrattuali (…) ossia in quanto collocato al di fuori di una previsione contrattuale."

A tal proposito è necessario richiamare l'art. 1823 del codice civile per il quale "il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto".

Pertanto l'extra fido, in pendenza di contratto di conto corrente non ancora revocato non potrebbe ritenersi esigibile al momento della sua genesi, ma soltanto al momento della chiusura del conto, ovvero quando diviene esigibile l'intero saldo a debito.

Da ciò, citando la Sentenza del Tribunale di Milano "ne discende che in costanza di rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi ultra-fido, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua annotazione", non potendo operare, quindi, i principi della Sentenza n. 24418/2010.

Se tale "nuovo" orientamento dovesse divenire maggioritario si assisterebbe ad una vera e propria rivoluzione dell'attuale scenario, non potendo più essere sollevata l'eccezione di prescrizione in ordine alle rimesse effettuate in conto, ma decorrendo quest'ultima soltanto dalla data di chiusura del conto come precisato nella stessa Sentenza.

La partita rimane ancora aperta, d'altronde il contenzioso bancario ci ha abituato, negli anni, a capovolgimenti di interpretazioni e cambi di direzione nei vari orientamenti. Sul consolidamento di un nuovo orientamento solo il tempo ci fornirà risposte.

*a cura di Luca Mogarelli, Dottore Commercialista, Revisore Legale

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