Con la sentenza sulla causa T-134/24 il Tribunale dell’Unione europea conferma la definizione di piattaforma digitale di dimensioni “molto grandi” operata da Bruxelles nei confronti di Stripchat e le conseguenze giuridiche di tale valutazione, quale l’applicazione del regolamento sui servizi digitali. Gli eurogiudici respingono infatti il ricorso della società che gestisce Stripchat contro la sua designazione operata dalla Commissione europea.
La questione sul metodo di calcolo degli utenti
La Technius Ltd gestisce Stripchat, una piattaforma online di intrattenimento per adulti. Nel febbraio 2023 essa ha dichiarato che il numero medio mensile (Nmm) di destinatari attivi di Stripchat nell’Unione europea ammontava a circa 31,8 milioni.
Dopo aver esaminato il metodo di calcolo usato dalla Technius, fondato su dati forniti dal servizio di analisi di marketing Similarweb (piattaforma di intelligenza artificiale che stima il traffico degli internauti), la Commissione europea ha ritenuto che la riduzione operata a titolo delle «visite di rimbalzo» avesse portato a sottostimare tale numero (una «visita di rimbalzo» designa una visita nel corso della quale un visitatore si collega a un sito Internet, ma lo lascia senza essere stato esposto ad alcun contenuto). Ad avviso della Commissione, il Nmm di visitatori unici di Stripchat superava in realtà i 62 milioni e, di conseguenza, la soglia di 45 milioni prevista dal regolamento sui servizi digitali (Dsa) era stata superata (si tratta del regolamento Ue n. 2022/2065 sul “mercato unico dei servizi digitali” che ha modificato la direttiva 2000/31/Ce).
Con decisione del 20 dicembre 2023 essa ha designato Stripchat come piattaforma online di dimensioni molto grandi, sottoponendola quindi a obblighi supplementari e più rigorosi in materia di trasparenza, gestione dei rischi e controllo.
La Technius ha chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare tale decisione, contestando, in particolare l’affidabilità dei dati utilizzati dalla Commissione e lamentando la violazione del principio di certezza del diritto.
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso della Technius
Il Tribunale Ue afferma in primis che la Commissione ha sufficientemente motivato la propria decisione. Infatti, da tale decisione risulta chiaramente che essa si basava sugli stessi dati provenienti dalla Similarweb utilizzati dalla ricorrente per Stripchat e che la Technius considerava affidabili. La Commissione ha altresì presentato in modo trasparente la metodologia utilizzata dalla Technius per calcolare il numero di visitatori unici e ha spiegato adeguatamente perché la metodologia utilizzata dalla ricorrente non era idonea a produrre un risultato affidabile.
Il calcolo errato
Per quanto riguarda l’affidabilità della metodologia utilizzata dalla Commissione, il Tribunale constata che il dato «visitatori unici», come definito dalla Similarweb, è già il risultato di un metodo di calcolo che comporta un filtraggio che elimina un numero significativo di visite di rimbalzo. Di conseguenza, la Commissione ha potuto, a ragione, fondarsi su tale metodologia, scartando al contempo quella adottata da Stripchat, che ha ridotto artificiosamente il numero effettivo dei suoi destinatari attivi nell’Unione.
La decisione della Commissione allo stato dei dati in suo possesso
Il Tribunale rileva inoltre che, successivamente all’adozione della decisione impugnata, la Similarweb ha corretto la propria metodologia che consentiva di stimare il numero di visitatori unici. Tuttavia sebbene, secondo la metodologia corretta, il numero di destinatari attivi di Stripchat per il periodo in questione ammontasse solo a circa 37,3 milioni, tale circostanza non mette in discussione la legittimità della decisione.
Infatti, tale legittimità deve essere valutata alla luce degli elementi esistenti al momento dell’adozione della decisione, sulla base dei dati comunicati dal fornitore della piattaforma online.
Inoltre, né i dati corretti né la nuova metodologia di Similarweb rientravano, alla data di adozione della decisione impugnata, in una delle categorie di dati previste all’ultima frase dell’articolo 33, paragrafo 4, primo comma, del Dsa (La Commissione adotta la propria decisione sulla base dei dati comunicati dal fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, o delle informazioni richieste a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, e di qualsiasi altra informazione a sua disposizione.)
La lamentela contro l’assenza di una norma Ue certa sul calcolo
Peraltro, in risposta all’argomento della Technius secondo cui, in assenza di un atto che stabilisca una metodologia di calcolo del Nmm dei destinatari attivi, la designazione di Stripchat come piattaforma online di dimensioni molto grandi non rispetterebbe il principio di certezza del diritto, il Tribunale ricorda che tale principio non esige che ogni norma sia immune da un qualsiasi dubbio interpretativo, né che una disposizione debba necessariamente prescrivere un metodo concreto per la sua applicazione. In sua assenza, spetta infatti agli operatori interessati scegliere un metodo affidabile conforme all’obbligo che deriva da tale disposizione. Il Tribunale giudica tuttavia che il regolamento Dsa contiene elementi sufficienti relativi al concetto di «destinatari attivi» per consentire ai fornitori di piattaforme online di calcolare il proprio Nmm (numero medio mensile).

