L’obbligo di sorveglianza dei pazienti ricoverati in una struttura sanitaria non è assoluto, ma va valutato caso per caso, in relazione al rischio che il paziente possa causare danni ad altri o subirne; e, ai fini di questa valutazione del rischio, rilevano l’età, la capacità di intendere e di volere e la malattia fisica o psichica del paziente. Lo ha chiarito la Cassazione che, con l’ordinanza 31998/2025, ha ricostruito il perimetro degli obblighi contrattuali di cura, assistenza e protezione incombenti...
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