Basta, quindi, per la confisca, il semplice impiego per l'uso illecito, strumentale [anche solo sotto il profilo della mera agevolazione della condotta], senza che occorra più dimostrare un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, appunto, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato.
Con l’articolo 5 del decreto legge 24 febbraio 2026 n. 23, contenente «disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell'Interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale» (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026, con vigenza al 25 febbraio 2026) si interviene sulla disciplina delle misure patrimoniali applicabili...


