È una decisione (sentenza cassazione 9454/2026) di indubbia esattezza che consente di ricostruire quale sia lo stato dell'arte in materia di confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità del trasgressore nella materia degli stupefacenti, quando manchi la prova dell'avvenuto spaccio

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 11 marzo 2026 n. 9454 - Presidente Liberati; Relatore Giorgianni; Pm - conforme - Sciarretta 

LA MASSIMA

Stupefacenti - Attività illecite - Trasporto o detenzione illecita - Denaro rinvenuto nella disponibilità del trasgressore - Confisca del profitto - Legittimità - Esclusione - Ragione - Possibilità di procedere alla confisca allargata - Condizioni. (Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articoli 73, comma 7-bis, e 85-bis; Cp, articoli 240 e 240-bis)

Nel caso di condanna o di applicazione della pena per il trasporto o, comunque, la detenzione di sostanza stupefacente, le somme di denaro rinvenute nella disponibilità del trasgressore non possono essere assoggettate a confisca, né ai sensi dell'articolo 240 del Cp, né ai sensi dell' articolo 73, comma 7- bis, del dpr n. 309 del 1990 [disposizioni invece applicabili nell'ipotesi in cui si ravvisi la vendita di sostanza stupefacente], non potendosi considerare tali somme come costituenti il profitto del reato. Piuttosto, in tale ipotesi, può procedersi comunque alla confisca delle somme trovate in possesso dell'imputato quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'articolo 240 bis del Cp, applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'articolo 85 bis del dpr n. 309 del 1990, dimostrando però che si tratti di denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

È una decisione di indubbia esattezza che consente di ricostruire quale sia lo stato dell'arte in materia di confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità del trasgressore nella materia degli stupefacenti, quando manchi la prova dell'avvenuto spaccio: nella fattispecie esaminata, infatti, con la sentenza di patteggiamento era stato ritenuto il mero trasporto o, comunque, la detenzione della droga, in assenza quindi di un'attività illecita dimostrativa della qualificabilità del denaro come costituente...

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