La Cassazione sceglie la linea del rigore in caso di invio dell’atto di appello a un indirizzo Pec diverso da quello contenuto nell’elenco ufficiale della Dgsia. L’impugnazione, afferma la Corte, è inammissibile anche se inviata a un indirizzo comunque riferibile all’ufficio competente. Unica eccezione quando tale ufficio la inoltri nei termini all’indirizzo corretto. Il chiarimento fornito delle Sezioni unite, con la sentenza n. 6565 depositata oggi, aderisce dell’indirizzo maggioritario.

Il caso era quello di un difensore che aveva proposto impugnazione inviandola via PEC a un indirizzo diverso da quello indicato nel decreto DGSIA ma appartenente comunque all’ufficio competente; con ricezione avvenuta nei termini. Il Tribunale aveva dichiarato l’istanza inammissibile. La questione è stata poi rimessa alle Sezioni Unite chiamate a dirimere un contrasto tra l’orientamento più rigoroso (inammissibilità) e uno “sostanzialistico” che guardando soprattutto al cd. “raggiungimento dello scopo” ne affermava l’ammissibilità, quando l’atto era comunque pervenuto tempestivamente all’ufficio.

Per le S.U. dunque non è ammissibile l’impugnazione trasmessa a un indirizzo Pec non compreso nell’elenco previsto dal decreto Dgsia del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, anche quando l’atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell’impugnazione. L’impugnazione resta invece ammissibile soltanto quando sia stata inoltrata dal cancelliere, per posta elettronica, all’indirizzo giusto, entro il termine previsto.

L’orientamento minoritario trovava espressione soprattutto nella sentenza n. 19415/2025 con la quale era stata annullata la declaratoria di inammissibilità dell’appello cautelare trasmesso a un indirizzo PEC non incluso nell’elenco ministeriale, seppure riferibile al Tribunale del riesame competente, essendosi ritenuto che l’atto fosse stato tempestivamente acquisito dalla cancelleria.

Per i giudici di legittimità, tuttavia, se nel sistema cartaceo si è potuto valorizzare il “raggiungimento dello scopo”, come criterio per la sanatoria, “nel sistema telematico tale approccio non è consentito”, essendo davanti a un “percorso digitale rigidamente regolato”, con cause di inammissibilità “tipizzate e inderogabili”.

In questo senso spinge il criterio dell’“interpretazione letterale” della norma che, a fronte della individuazione tassativa di ipotesi di inammissibilità e della imposizione di precise modalità di deposito telematico, non consente di attribuire all’art. 87-bis Dlgs n. 150 del 2022 un significato diverso. In secondo luogo, va posta nel dovuto risalto la “ratio di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali”, che costituisce l’essenza della riforma Cartabia in materia di deposito telematico. E che non si limita a perseguire “obiettivi acceleratori”, ma risponde anche “all’esigenza di garantire uno smistamento efficace dei flussi in entrata presso le cancellerie”, in modo da consentire una “gestione ordinata del carico di lavoro ed evitare attività supplementari di verifica e trasmissione agli uffici competenti”.

Ammettere un’interpretazione estensiva o flessibile del sistema, invece, “finirebbe per annullare ogni requisito di forma e si porrebbe in contrasto con la ratio legis e con il principio di legalità processuale”.

A ciò si aggiunga l’accordo pieno con il principio della ragionevole durata del processo. La preventiva individuazione degli indirizzi PEC abilitati “permette al cittadino, assistito da un difensore tecnico, di confidare in una rapida instaurazione del procedimento”. Mentre “non può ritenersi” che tale orientamento “confligga con l’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU”, sotto l’aspetto del “diritto di accesso” alla giustizia.

Diverso ragionamento nel caso di intervento del cancelliere. “La trasmissione interna tra caselle PEC dello stesso ufficio giudiziario – spiega la Corte -, garantirebbe, infatti, il rispetto del canale telematico previsto dal legislatore, salvaguardando, al contempo, l’efficace esercizio del diritto di difesa”. E, prosegue la Corte, si tratterebbe non di “raggiungimento dello scopo”, ma, piuttosto, di “conformità dell’iter seguito alla disciplina testuale e alla sua ratio”.

In definitiva, conclude la Corte, “non può ritenersi ammissibile l’impugnazione nel caso, come quello di specie, in cui l’atto, veicolato inizialmente ad indirizzo PEC errato (in quanto non incluso nel decreto DGSIA), sia stato consegnato, nei termini, in forma cartacea, all’ufficio comunque competente a riceverlo”. Perché si introdurrebbe una “commistione di disciplina telematica e disciplina cartacea” creando, così, una sorta di “ibridazione” chiaramente non consentita. La consegna analogica, infine, non consentirebbe la “doverosa verifica delle specifiche tecniche”.

Il principio

“L’impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto da decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand’anche riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo non compreso nell’elenco suddetto alla casella dell’indirizzo compreso”.

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