In tema di indennizzo ex l. n. 210/1992, incombe sul richiedente l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il nesso causale tra vaccinazione e patologia. È inammissibile la censura sulla genericità dell’atto d’appello se non proposta nel giudizio di merito e in violazione del principio di autosufficienza. Non sussiste nullità della notifica dell’appello quando il ricorso sia stato depositato prima della maggiore età del beneficiario, poiché tale deposito impedisce il verificarsi di ogni decadenza dell’impugnazione. Nel merito, è escluso il nesso causale ove la consulenza tecnica evidenzi che non vi è alcuna teoria scientifica che accrediti la derivazione causale delle patologie dello spettro autistico dalla somministrazione vaccinale e manchi qualsiasi reazione avversa immediata o sintomatologia compatibile con encefalite post vaccinale. È privo di decisività il richiamo a predisposizioni genetiche o immunitarie non correlate a evidenze cliniche successive alla vaccinazione.

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 23 aprile 2026 n. 10741.

Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina della legge 210/1992, il nesso causale e le regole processuali che governano ammissibilità e contraddittorio.

Nesso causale e le regole processuali

La decisione ruota attorno alla corretta applicazione della legge n. 210/1992, che riconosce un indennizzo in presenza di un danno irreversibile derivante da vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, ma solo ove sia dimostrato un nesso causale, anche in via indiziaria, tra somministrazione e patologia.

Questo nesso non può fondarsi su mere ipotesi astratte, ma richiede un supporto probatorio minimo, coerente con i criteri medico scientifici riconosciuti. Sul piano processuale, ad esempio la sentenza richiama l’art. 434 del Codice di procedura civile, chiarendo che l’eccezione di genericità dell’atto d’appello deve essere proposta nel giudizio di merito e supportata dal principio di autosufficienza, pena l’inammissibilità in Cassazione.

Rilevante anche l’art. 328 del Codice di procedura civile, poiché il deposito tempestivo del ricorso d’appello impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, a prescindere dal sopravvenuto raggiungimento della maggiore età del beneficiario, salvo verificare la validità della notifica.

Ciò che deve essere valorizzato è il ruolo della consulenza tecnica d’ufficio, che, in materia di indennizzo, costituisce il principale strumento per accertare la plausibilità scientifica del nesso causale. Ne deriva che predisposizioni genetiche, condizioni immunitarie o ipotesi teoriche non bastano senza una sintomatologia clinica compatibile con la reazione avversa tipica. L’impianto normativo, dunque, si fonda su un equilibrio tra tutela indennitaria e rigore probatorio, evitando che l’indennizzo diventi automatico in assenza di un minimo quadro indiziario.

Il caso esaminato

La controversia nasce dalla domanda proposta da Caio e Tizia, genitori del minore poi divenuto maggiorenne, volta a ottenere l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 per la patologia encefalica che essi ritenevano insorta a seguito della vaccinazione somministrata al figlio nel gennaio 2001. I ricorrenti sostenevano che la reazione febbrile immediatamente successiva alla profilassi, unita alla presunta immaturità del sistema immunitario e alla presenza di un particolare aplotipo genetico, integrasse un quadro compatibile con una encefalopatia post vaccinale.

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda, valorizzando la consulenza tecnica d’ufficio che aveva ritenuto plausibile il nesso causale sulla base della predisposizione immunitaria del minore e della sintomatologia riferita dai genitori.

In sede di appello, il Ministero impugnava la decisione e la Corte territoriale, sulla base di una nuova consulenza tecnica, riformava integralmente la sentenza. Il c.t.u. d’appello escludeva infatti qualsiasi fondamento scientifico alla correlazione tra vaccinazione e patologie dello spettro autistico, rilevando l’assenza di sintomi compatibili con una encefalite acuta post vaccinale e sottolineando che l’unico referto favorevole proveniva dal pediatra di fiducia, mentre la documentazione dell’AUSL parlava di encefalopatia a genesi indeterminata.

Giunti in Cassazione, i ricorrenti deducevano vizi processuali e sostanziali: la genericità dell’appello del Ministero, la mancata integrazione del contraddittorio dopo la maggiore età del figlio, nonché l’erronea valutazione del nesso causale. La Suprema Corte respingeva ogni motivo. Riteneva inammissibile la censura sull’art. 434 del Codice di procedura civile, infondata quella sull’art. 328 del Codice di procedura civile, e priva di decisività la deduzione relativa alla predisposizione genetica del minore, ribadendo che mancava qualsiasi evidenza clinica immediatamente successiva alla vaccinazione.

Concludeva quindi per il rigetto del ricorso, confermando l’assenza di prova, anche solo indiziaria, del nesso causale richiesto dalla legge 210/1992.

La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione, con ordinanza del 23 aprile 2026 n. 10741 interviene per chiarire in modo definitivo i profili processuali e sostanziali della vicenda, confermando integralmente la decisione della Corte d’appello.

In primo luogo, dichiara inammissibile la censura relativa alla pretesa genericità dell’atto d’appello del Ministero, poiché tale eccezione non era stata sollevata nel giudizio di merito e il ricorso non riportava il contenuto dell’atto impugnato, in violazione del principio di autosufficienza.

Respinge poi la doglianza sulla mancata integrazione del contraddittorio dopo la maggiore età del beneficiario, precisando che il deposito tempestivo del ricorso d’appello è sufficiente a impedire il passaggio in giudicato della sentenza, indipendentemente dal sopravvenuto mutamento della capacità del destinatario.

Nel merito, la Corte conferma la valutazione della consulenza tecnica d’appello, rilevando che non esiste alcuna teoria scientifica accreditata che colleghi la vaccinazione alle patologie dello spettro autistico e che manca qualsiasi evidenza clinica immediatamente successiva alla somministrazione che possa far ipotizzare una encefalite acuta post vaccinale. 

L’unico referto favorevole, proveniente dal pediatra di fiducia, risulta contrastato dalla documentazione sanitaria ufficiale, che parla di encefalopatia a genesi indeterminata. La Corte ritiene inoltre priva di decisività la deduzione relativa alla predisposizione genetica del minore, poiché non accompagnata da sintomi compatibili con una reazione avversa e pertanto rigetta del ricorso, confermando l’assenza di prova, anche indiziaria, del nesso causale richiesto dalla legge 210/1992.

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