Il Tribunale di Venezia, con la pronuncia in commento, emanata in sede di reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. avverso l'ordinanza di rigetto di ricorso ex art. 700 stesso codice, affronta e risolve, in continuità con i precedenti di merito resi negli anni 2021-2022 dai tribunali di Milano, Bologna e Roma, la questione del diritto di accesso agli account digitali già fruiti da una persona deceduta.

Tribunale di Venezia - Sezione I civile - Ordinanza 4 giugno 2025 - Presidente Bianchi; Relatore Aceto 

LA MASSIMA

Successioni e donazioni - Eredità digitale - Accesso agli account del defunto - Diritto degli eredi e di altri superstiti legittimati - Sussiste - Divieto di accesso contenuto in condizioni generali in difetto di approvazione specifica - Irrilevanza - Divieto di accesso scritto, espresso, non equivoco, specifico, libero ed informato - Rilevanza - Prevalenza di diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato e difesa in giudizio - Sussiste. (Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, articolo 2-terdecies; Regolamento (UE) n. 2016/679, considerando 27, articoli 15-22)

In applicazione dell'art. 2-terdecies Dlgs n. 196 del 2003, i diritti connessi ai dati personali di una persona deceduta possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione, salvo che l'esercizio di tali diritti sia stato espressamente vietato, in tutto o in parte, dal de cuis con una dichiarazione scritta, presentata o comunicata al titolare del trattamento, richiedendosi a tal fine una manifestazione di volontà espressa, non equivoca, specifica, libera e informata, sempre suscettibile di revoca o modifica, non essendo sufficiente la mera adesione alle condizioni generali di contratto, in difetto di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore del servizio, fermo restando che l'eventuale divieto di accesso ai dati, anche se rispettoso dei requisiti di sostanza e di forma, non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio dei diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato nè per il diritto di difesa in giudizio dei terzi interessati: in assenza di un espresso divieto del defunto, gli eredi e gli altri superstiti legittimati hanno, pertanto, diritto di accedere ai dati ed ai dispositivi digitali del de cuius.

Il Tribunale di Venezia, con la pronuncia in commento, emanata in sede di reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. avverso l'ordinanza di rigetto di ricorso ex art. 700 stesso codice, affronta e risolve, in continuità con i precedenti di merito resi negli anni 2021-2022 dai tribunali di Milano, Bologna e Roma, la questione del diritto di accesso agli account digitali già fruiti da una persona deceduta. La tematica si inquadra all'interno di quella più generale dell'eredità digitale, e, peraltro...

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