Civile

Successioni: nelle azioni di riduzione anche gli eredi sono soggetti ai termini di prescrizione

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di Mario Piselli

In forza dei principi generali che regolano la materia della successione
mortis causa, l'erede subentra nella titolarità dell'azione di riduzione spettante al suo
dante causa nella medesima posizione che competeva a quest'ultimo, anche in relazione alla decorrenza dei termini di prescrizione. Ne discende - afferma la Cassazione con la sentenza 13407/2015 - , che allorché al momento dell'apertura della successione del legittimario risulti già maturato il termine di prescrizione decennale dell'azione di riduzione, resta preclusa all'erede la possibilità di esperire utilmente tale azione, non potendo il decesso del legittimario comportare la reviviscenza di un diritto che quest'ultimo aveva già perduto.

La precisazione del giudice di legittimità - Il giudice di legittimità ha precisato che l'azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della quota di legittima può essere proposta, oltre che dai legittimari, anche dai loro eredi (o aventi causa) ma non conferisce a questi ultimi un diritto autonomo rispetto a quello spettante al loro dante causa, come tale soggetto a un autonomo termine di decorrenza della prescrizione, individuabile nel momento dell'acquisizione della qualità di erede. La norma di cui all'articolo 557 del Cc afferma il principio per cui, pur essendo l'azione di riduzione un'azione personale proponibile soltanto dal legittimario, fin quando quest'ultimo non l'abbia esercitata né via abbia rinunciato, può essere fatta valere da coloro ai quali il relativo diritto sia stato trasmesso dopo l'apertura della successione. L'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessivamente riservata a favore di tutti i coeredi legittimari, ma solo alla quota di colui che si ritiene leso.

Corte di cassazione - Sezione II civile -Sentenza 30 giugno 2015 n. 13407

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