In tema di imposta di successione, l’avviso di rettifica è adeguatamente motivato quando l’Ufficio indichi il criterio astratto utilizzato e rinvii a una stima tecnica allegata, la quale costituisce parte integrante del presente atto e integra gli elementi comparativi richiamati, senza necessità di allegare tutti gli atti utilizzati a fini comparativi, poiché agli stessi si era ispirata la relazione tecnica. L’obbligo motivazionale è dunque assolto mediante il riferimento alla stima UTE, mentre la verifica dell’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali attiene alla fase contenziosa. È invece vizio di omessa pronuncia la mancata decisione sulle eccezioni del contribuente relative alla edificabilità dei terreni e alla presenza di un vincolo paesaggistico, trattandosi di questioni non esaminate dal giudice di primo grado e ritualmente riproposte in appello.
Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza dell’11 aprile 2026 n. 9146.
Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina della rettifica dell’imposta di successione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34, comma 2 bis, del d.lgs. 346/1990.
Motivazione dell’avviso e criteri di valutazione del valore
L’articolo 34, comma 2‑bis, del d.lgs. 346/1990 impone che l’avviso di rettifica dell’imposta di successione sia motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, con obbligo di allegare gli atti richiamati solo quando essi costituiscono parte integrante della motivazione.
La norma si innesta nel sistema delineato dall’articolo 51, comma 3, del DPR 131/1986, che disciplina i criteri di determinazione del valore e individua il metodo comparativo con atti omogenei degli ultimi tre anni, il metodo reddituale con capitalizzazione del reddito netto e la categoria residuale degli altri elementi di valutazione, tra cui rientra la stima tecnica dell’Agenzia del Territorio.
La giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo motivazionale è assolto quando l’Ufficio espone il criterio astratto utilizzato e rinvia a una stima allegata, senza necessità di produrre tutti gli atti comparativi. La fase contenziosa è il luogo in cui l’Amministrazione deve provare la correttezza del valore e il contribuente può contrapporre elementi diversi.
Ne deriva che la stima UTE, se allegata, sostituisce e assorbe gli atti comparativi, fungendo da altro elemento di valutazione idoneo a fondare la rettifica.
Il caso esaminato
La controversia nasce quando Caio, erede, riceve dall’Agenzia delle Entrate un avviso di liquidazione e rettifica dell’imposta di successione, con cui l’Ufficio attribuisce alle aree cadute in successione un valore significativamente superiore a quello dichiarato. Caio impugna l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, sostenendo che la rettifica è nulla per difetto di motivazione, poiché l’Ufficio richiama atti comparativi non allegati e attribuisce ai terreni un valore edificabile nonostante la presenza di un vincolo paesaggistico che ne impedirebbe l’edificazione.
La CTP accoglie il ricorso di Caio, ritenendo che l’avviso sia carente di motivazione: gli atti comparativi richiamati non sono allegati e la stima non consente di comprendere i criteri seguiti. La decisione si concentra esclusivamente sul profilo formale della motivazione, senza affrontare le ulteriori eccezioni relative alla natura agricola dei terreni e alla loro inedificabilità.
L’Agenzia delle Entrate propone appello e la CTR riforma integralmente la sentenza. Il giudice di secondo grado ritiene che l’avviso sia correttamente motivato perché fondato non solo sul metodo comparativo, ma soprattutto su una stima tecnico‑estimativa dell’Agenzia del Territorio, allegata all’atto e idonea a integrare gli elementi richiamati. Secondo la CTR, la presenza della relazione tecnica rende superflua l’allegazione degli atti comparativi. Tuttavia, la CTR non esamina le eccezioni riproposte da Caio sulla edificabilità e sul vincolo paesaggistico, ritenendole assorbite.
Caio ricorre per cassazione. La Suprema Corte rigetta i motivi relativi alla motivazione dell’avviso, affermando che la stima tecnica allegata è sufficiente a fondare la rettifica. Accoglie invece il motivo relativo all’omessa pronuncia evidenziando che la CTR avrebbe dovuto esaminare le eccezioni sulla reale natura dei terreni, poiché non erano state affrontate in primo grado e risultavano ritualmente riproposte.
La sentenza è quindi cassata con rinvio, affinché il giudice di merito valuti se i terreni fossero effettivamente inedificabili per effetto del vincolo paesaggistico e se ciò incida sul valore imponibile.
La decisione della Cassazione
La Corte di cassazione, con ordinanza dell’11 aprile 2026, n. 9146 interviene per chiarire due profili distinti: da un lato, la correttezza della motivazione dell’avviso di rettifica; dall’altro, la mancata pronuncia della CTR su questioni decisive riproposte dal contribuente.
Sul primo punto, la Corte conferma l’impostazione del giudice d’appello: l’avviso è adeguatamente motivato quando richiama una stima tecnica allegata, la quale costituisce un altro elemento di valutazione idoneo a sorreggere la rettifica, anche senza allegare tutti gli atti comparativi citati. La motivazione è dunque sufficiente se l’Ufficio espone il criterio astratto seguito e rinvia alla relazione estimativa, rinviando alla fase contenziosa la verifica concreta dei presupposti fattuali.
Il nodo decisivo riguarda però il secondo profilo. La Cassazione rileva che la CTR, pur riformando la sentenza di primo grado, non ha esaminato le eccezioni del contribuente relative alla edificabilità dei terreni e alla presenza di un vincolo paesaggistico, questioni che non erano state affrontate dalla CTP e che erano state ritualmente riproposte in appello. Tale omissione integra una violazione dell’articolo 112 del Codice di procedura civile, poiché il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni non assorbite.
Per questo motivo, la Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado affinché valuti nel merito se i terreni fossero realmente edificabili e quale impatto il vincolo paesaggistico abbia sul valore imponibile.

