Penale

Sul procedimento della sospensione con messa alla prova incide la sola pena

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di Giuseppe Amato

Nella individuazione dei reati rispetto ai quali è applicabile l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all'articolo 168 bis del Cp e seguenti (”reati puniti…con la pena edittale detentiva non superiore al massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria…”), deve aversi riguardo alla sola pena edittale, senza che si possa tenere conto della sussistenza di eventuali circostanze aggravanti, seppure a effetto speciale. Lo hanno affermato i giudici della quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza 32787/2015.

Le eventuali aggravanti - Infatti, sul piano letterale, manca nella disciplina normativa alcun esplicito riferimento alla possibile incidenza delle eventuali aggravanti, mentre ogni volta che il legislatore ha voluto che si tenesse conto delle circostanze aggravanti lo ha espressamente previsto.

Inoltre, anche strutturalmente, ai fini della decisione sull'istanza presentata ex articolo 464 bis del Cpp, al giudice non è consentito pronunciarsi sulla fondatezza dell'accusa, dunque sulla configurabilità o meno del fatto aggravato, se non in termini negativi circa la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento.

La questione - Accogliendo il ricorso dell'imputato, la Corte, in una fattispecie in cui era contestato il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, punito con una pena ricompresa nella soglia indicata dall'articolo 168 bis del Cp, ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il Gip aveva invece rigettato la richiesta di sospensione in ragione della ritenuta contestazione dell'aggravante a effetto speciale di cui all'articolo 80 del Dpr n. 309 del 1990, che secondo il giudicante avrebbe portato la pena oltre la soglia prevista per l'ammissibilità dell'istituto).

I precedenti - In termini, si è già espressa sezione VI, 9 dicembre 2014, Proc. Rep. Trib. Padova e altri in proc. Gnocco e altro, affermando che, nella individuazione dei reati rispetto ai quali è applicabile l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (probation) di cui all'articolo 168 bis del Cp e seguenti avendo riguardo al mero riferimento edittale (”reati puniti…con la pena edittale detentiva non superiore al massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria…”), deve considerarsi unicamente la pena massima prevista per ciascuna ipotesi di reato, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di una circostanza aggravante, comprese quelle a effetto speciale. Da queste premesse, accogliendo il ricorso sia della Procura della Repubblica che degli imputati, la Corte, in una fattispecie in cui era contestato il reato di cui all'articolo 73, comma 5, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, punito con una pena ricompresa nella soglia indicata dall'articolo 168 bis del Cp, ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il Gip aveva invece rigettato la richiesta di sospensione in ragione della ritenuta contestazione dell'aggravante a effetto speciale di cui all'articolo 80 del Dpr n. 309 del 1990, che secondo il giudicante avrebbe portato la pena oltre la soglia prevista per l'ammissibilità dell'istituto.

Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 27 luglio 2015 n. 32787

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