Penale

Sul proscioglimento no al ricorso per salto

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di Giovanni Negri

Contro la sentenza di non luogo a procedere non è più possibile il cosiddetto ricorso “per saltum” e cioè direttamente in Corte di cassazione senza passare per l’appello. E questo per effetto della riforma del Codice di procedura penale di poco meno di un anno fa. Lo sottolinea la Corte di cassazione con l’ordinanza 27526/2018 della Quarta sezione penale. L’effetto della pronuncia è l’immediata conversione del ricorso stesso in appello.

In discussione c’era il regime da applicare all’impugnazione proposta dalla Procura contro la decisone del Gup di prosciogliere un imputato accusato del reato di falsificazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione perché non era stato accertato il dolo. Nel regime antecedente, la riforma approvata con la legge 103 del 2017 era ormai consolidato l’orientamento favorevole alla inappellabilità del giudizio di non luogo a procedere. Alla Procura non restava cioè che la sola soluzione del ricorso per Cassazione.

Ora, per effetto del nuovo testo dell’articolo 428 del Codice di procedura, si è provveduto alla sostituzione del ricorso per Cassazione con l’appello, tornando quindi a estendere l’area del giudizio di secondo grado. Cosa avviene però alla possibilità che il Codice di procedura riconosce e cioè del “salto” dell’appello che la parte che ha diritto al secondo grado può effettuare?

Per l’ordinanza questa possibilità non esiste più. O meglio esiste solo per la fase di cognizione, nella quale al giudice sono affidati poteri “pieni” e non invece quando il verdetto di proscioglimento è stato emesso nel corso dell’udienza preliminare. Quanto alla fase transitoria, in assenza di una chiara regolazione da parte della legge, la Cassazione ricorda che, se la sentenza di non luogo a procedere è stata emessa prima dell’entrata in vigore della riforma, il 3 agosto 2017, allora resta possibile l’impugnazione attraverso il ricorso in Cassazione come nel regime antecedente.

Provvede poi direttamente la Cassazione alla conversione in appello dell’impugnazione quando invece la sentenza impugnata dalla Procura è stata emessa dopo, come nel caso esaminato.

Corte di cassazione – Ordinanza 27526/2018

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