Penale

Sulle «frodi carosello» termini insufficienti

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di Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce

Nell’ipotesi in cui una normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive nei casi di frodi Iva, che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, la prescrizione del reato si interrompe. È quanto sostiene l’Avvocato generale Ue nelle conclusioni depositate ieri, nella causa C-42/17. In particolare l’Avvocato generale rileva che le norme italiane sulla prescrizione dei reati collegati alle frodi carosello in materia di Iva vanno modificate con i principi già dettati dalla Corte Ue nella sentenza Taricco (causa C-105/14) in base alla quale per le frodi sull’imposta del valore aggiunto la prescrizione è contraria al diritto dell’Unione.

È preliminarmente opportuno sottolineare che una delle frodi, in materia Iva, più comune è la cosiddetta frode carosello che si attua mediante vari passaggi di beni in genere provenienti ufficialmente da un Paese dell’Unione europea, al termine del quale l’impresa italiana acquirente detrae l’Iva nonostante il venditore compiacente non l’abbia versata. Spesso viene interposto un soggetto italiano (prestanome e nullatenente) nell’acquisto di beni tra un soggetto comunitario (reale venditore) e un altro italiano (reale acquirente). Quest’ultimo ufficialmente risulta però aver acquistato dal prestanome, che emette una fattura con Iva ma non la versa, mentre l’acquirente (compiacente) la detrae.

L’Avvocato generale nelle sue conclusioni rileva come nei procedimenti di indagine che riguardano proprio una frode carosello ai fini Iva accade che il termine di prescrizione previsto per procedere all’indagine può risultare insufficiente considerando che le autorità giurisdizionali devono svolgere un procedimento penale complesso al fine di accertare, nel rispetto delle garanzie di un equo processo, le singole responsabilità di ciascuna delle persone sottoposte a detto procedimento.

In particolare rileva come le indagini condotte nell’ambito di questo tipo di frodi sono molto complesse coinvolgendo società fittizie ripartite sul territorio di più Stati membri e concorrenti e complici di diverse nazionalità, e che necessita di indagini tecniche, di audizioni e di confronti multipli, di possibili perizie contabili e finanziarie e del ricorso a misure di cooperazione giudiziaria e di polizia internazionali.

Tutto questo comporta che spesso il termine previsto per la conclusione delle indagini e per il suo successivo processo sia insufficiente e irragionevole con un rischio di impunità in capo ai soggetti che hanno posto in essere la frode.

Detto ciò, conclude rilevando come, in presenza di frodi carosello in materia di Iva, l’articolo 135, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Ue deve essere interpretato nel senso che impone al giudice nazionale, che agisce quale giudice di diritto comune dell’Unione, di disapplicare il termine di prescrizione assoluto risultante dal combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, e dell’articolo 161, comma 2, del Codice penale. Ciò affinché il procedimento penale, una volta avviato, possa compiersi sino in fondo. L’unico limite temporale massimo ammissibile deve quindi coincidere con il diritto alla ragionevole durata del processo, che comunque non deve essere considerato un diritto all’impunità, ed essere pertanto valutato tenendo conto della complessità oggettiva della specifica vicenda.

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