Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (nel proseguo "Decreto controlli" o "Decreto antifrode") ha ampliato l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese per Superbonus ed altri bonus edilizi.

Inoltre, è stato aumentato il potere accertativo e di controllo preventivo della Agenzia delle Entrate ed infine a seguito di tale decreto è stato modificato il Modello di comunicazione delle opzioni.

Le principali novità introdotte dal Decreto antifrode, sono essenzialmente riconducibili ai seguenti aspetti.


a) Estensione dell'obbligo del visto di conformità e congruità delle spese

In caso di opzione di cessione del credito o di sconto in fattura effettuate a partire dal 12.11.2021 è ora richiesto il visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed è richiesta l'asseverazione di un tecnico abilitato per attestare la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020. Inoltre per quanto riguarda il Superbonus 110 l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità scatta ora anche in caso di detrazione "utilizzata" in dichiarazione

L'obbligo relativo al visto di conformità e all'asseverazione della congruità delle spese, tuttavia, non sussiste per i contribuenti che, anteriormente al 12.11.2021, hanno ricevuto le fatture da parte dei fornitori, assolto ai relativi pagamenti, esercitato l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, mediante la relativa annotazione, anche se la comunicazione non è stata ancora trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

b) Ampliamento del potere accertativo della Agenzia delle Entrate con rafforzamento dei controlli preventivi

Sono stati introdotti nuovi controlli dell'Agenzia delle Entrate per le cessioni dei crediti, per l'utilizzo delle detrazioni e per lo sconto in fattura relativi al Superbonus 110 e agli altri interventi previsti dal Decreto Rilancio.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate in caso di irregolarità potrà notificare un atto di recupero in base all'art. 1, commi 421 e 422 della Legge 311/2004 entro 5 anni dal verificarsi della violazione e potrà effettuare dei controlli preventivi sulle comunicazioni e sospendere per un periodo massimo di 30 giorni gli effetti della comunicazione delle cessioni dei crediti e delle opzioni. I profili di rischio vagliati dalla Agenzia delle Entrate individuati dalla normativa riguardano sostanzialmente la coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nella Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità della Agenzia delle Entrate, i dati afferenti ai crediti oggetto di trasferimento ed ai soggetti che partecipano alle operazioni e i dati relativi a cessioni analoghe effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni o nelle opzioni.

c) Aggiornamento del Modello di Comunicazione

L'agenzia delle Entrate ha modificato il provvedimento 8 agosto 2020 ed ha approvato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello per lo sconto in fattura e la cessione del credito dei bonus edilizi. In particolare, le principali modifiche apportate al modello riguardano la compilazione della sezione "Visto di conformità" da compilare per tutti i bonus edilizi e le sezioni "Asseverazione efficienza energetica" e "Asseverazione rischio sismico" che devono essere compilate solo nel caso di Superbonus 110, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità.

a cura di * Emanuele Spagnoletti Zeuli, Dottore Commercialista e Revisore legale, Senior Associate, Rödl & Partner e Alberto Perossi, Dottore Commercialista, Associate, Rödl & Partner

Riproduzione riservata Ⓒ