Linea dura della Cassazione sulle frodi nell’utilizzo del Superbonus 110%. Con due decisioni fotocopia, rese note per ora solo sotto forma di “informazione provvisoria”, le Sezioni unite estendono la nozione di danno erariale fino a ricomprendere la sola creazione e messa in circolazione del credito fittizio, ritenuta di per sé idonea a ledere la finanza pubblica. Per i giudici di legittimità, il Superbonus fittizio creato mediante fatture per operazioni inesistenti integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.), restando astrattamente configurabile anche la truffa ai danni del terzo in buona fede (art. 640 c.p.), e dunque non quello di indebita percezione (art. 316-ter c.p.). Il reato deve ritenersi consumato già con la formazione e messa in circolazione del credito, senza necessità che lo Stato subisca la successiva compensazione o l’esborso materiale. Si rafforza così l’impianto repressivo, con un’anticipazione della soglia di consumazione che amplia l’area dei sequestri e incide sul regime prescrizionale.

La prima ordinanza, la n. 37421/2025, riguardava un caso di false fatture per lavori mai eseguiti, generazione di crediti d’imposta e tentativo di cessione (anche a Poste Italiane); il giudice del riesame aveva qualificato il fatto come truffa solo tentata, sostenendo che il danno si realizza solo con compensazione o riscossione. La seconda ordinanza, la n. 37423/2025, partiva dalla creazione di un credito Superbonus fittizio tramite fatture per lavori in tutto o in parte inesistenti, con successiva cessione del credito a terzi; il Tribunale aveva escluso la truffa consumata ritenendo mancante un danno immediato per lo Stato.

Le questioni dunque sono: 1) «Se, nella materia dei cc.del. Superbonus 110%, di cui al d.I. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione, sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.»; 2) «Se, nell’ipotesi in cui la condotta sopra descritta sia da definire giuridicamente ai sensi degli artt. 640 e 640-bis cod. pen., essa integri il reato in forma consumata ovvero in forma tentata».

In una riga le risposte, per ora note in forma stringata, della Suprema corte. Quanto alla prima questione: “La condotta è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen”; quanto alla seconda: “Essa integra il reato in forma consumata”.

Riproduzione riservata Ⓒ