Le sezioni Unite penali della Corte di cassazione - con le sentenze nn. 36525/2026 e 36526/2026 - hanno chiarito, partendo dall’illecito conseguimento dei benefici fiscali del regime del cosiddetto Superbonus, che il reato imputabile di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma al momento dell’ottenuta intestazione del credito d’imposta e non nel momento successivo in cui questo venga posto in compensazione.
L’anticipazione temporale della condotta penalmente rilevante è stata espressione di un non univoco orientamento di giurisprudenza per cui si è reso necessario l’intervento nomofilattico del massimo consesso della Corte di legittimità.
Le due decisioni hanno così annullato quelle dei giudici di merito che avevano accolto l’azione contro l’applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato sostenendo che questo fosse stato solo tentato e non consumato.
Il momento consumativo del reato di truffa ai danni dello Stato
La Corte di cassazione di fatto con le decisioni in esame rigetta il ricorso della società ricorrente che sostiene che il reato previsto dall’articolo 640 bis del Codice penale non poteva essere contestato fino a quando il credito d’imposta non fosse stato portato in compensazione.
Al contrario la Suprema Corte, nel respingere il ricorso della società che aveva conseguito la cessione del credito d’imposta dal committente dei lavori, fa rilevare che il diritto illecitamente ottenuto e spendibile in ambito tributario è già sorto al momento della sua intestazione in capo alla persona giuridica che lo comunica al Fisco. Ma soprattutto che già da tale attribuzione del Superbonus al contribuente - illecitamente conseguita attraverso artifici e raggiri commessi compiendo il reato ex articolo 8 del Dlgs 74/2000 di emissione di fatture per operazioni inesistenti - la truffa aggravata ex articoli 640 e 640 bis del Cp si è consumata in quanto anche se l’erogazione del beneficio non si è materialmente verificata il vantaggio fiscale è già conseguito.
Il cuore della decisione delle sezioni Unite penali
È, infatti, già concretizzato il danno allo Stato quando l’Erario contabilizza la sussistenza del beneficio fiscale cosiddetto “Superbonus”.
Questo passaggio, della presa in considerazione da parte dell’amministrazione finanziaria della sussistenza del bonus fiscale, è il vero e proprio momento in cui il reato si è compiuto o come si dice in gergo giuridico “consumato”. Quindi anche la sola presa in considerazione in termini contabili del credito d’imposta è atta a incidere le risorse statali gravate - specularmente al conseguimento del beneficio - da un debito.
La passività nella contabilità pubblica è sufficiente ad aver arrecato il danno allo Stato vittima della truffa anche se l’autore del reato ne spenderà il valore economico a sé favorevole in un momento successivo e futuro rispetto al compimento della truffa aggravata.
Il principio di diritto dettato dalle sezioni Unite
Nel risolvere le vicende processuali sottoposte alla loro attenzione le sezioni Unite hanno adottato il seguente principio di diritto generalmente applicabile: “Nella materia dei crediti Superbonus 110% di cui al Dl 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, la truffa aggravata ai sensi degli articoli 640 e 640 bis del Codice penale realizzata attraverso la costituzione di un credito d’imposta fittizio e l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito prevista dall’articolo 21, comma 1, lettere a) e b) del Dl 34/2020, si consuma con il perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle entrate, non essendo necessari il successivo utilizzo del credito in compensazione, la sua riscossione o l’ulteriore cessione”.

