Famiglia

Supertutele per i minori: più controlli sugli affidi e curatore su richiesta

In attesa del Tribunale per la famiglia, la riforma civile vara un pacchetto di misure che entreranno in vigore già in primavera

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di Valentina Maglione e Giorgio Vaccaro

Nuovi controlli e tempi certi per gli affidi dei minori. Rivista la ripartizione delle competenze tra Tribunale per i minorenni e giudice ordinario. Più spazio al curatore speciale degli interessi del minore. Esteso il ventaglio dei consulenti tecnici dei tribunali per includere psichiatri e psicologi esperti di minori. Sono le novità urgenti in tema di famiglia e minori contenute nel disegno di legge delega di riforma della giustizia civile, approvato dal Senato la scorsa settimana e che ora deve passare al vaglio della Camera.

Sono misure ispirate dall’intento di aumentare le tutele per i minori e destinate a entrare in vigore prima degli altri interventi, di più ampio respiro, dedicati dalla riforma civile alle crisi familiari e ai diritti dei minori.

La riforma detta infatti i principi di delega per un nuovo processo, governato da un rito unificato e di fronte al «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», che saranno precisati dai decreti legislativi del Governo da emanare entro un anno.

Le «misure urgenti» seguono un percorso più rapido: sono fuori dalla delega e si applicheranno immediatamente ai procedimenti avviati dal 180esimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge: un termine che dovrebbe cadere entro metà 2022.

Gli affidi dei minori

La riforma modifica l’articolo 403 del Codice civile, che prevede l’intervento della pubblica autorità (quasi sempre i servizi sociali) e l’allontamento dalla famiglia dei minori in condizioni di abbandono. Cambia, in primo luogo, il presupposto dell’intervento, che potrà avvenire se il minore è «moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere».

Viene poi dettagliato il procedimento da seguire dopo l’intervento della pubblica autorità. Oggi la norma prescrive solo che il minore venga collocato in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. Questa disposizione non cambia ma la riforma stabilisce percorso e tempi: la pubblica autorità deve dare un immediato avviso orale al pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni ed entro 24 ore deve trasmettere allo stesso Pm il provvedimento con la «documentazione utile» e una «sintetica relazione che descrive i motivi» dell’allontanamento. Il Pm entro 72 ore può revocare il provvedimento o chiedere al Tribunale per i minorenni di convalidarlo: il Tribunale dovrà provvedere sulla richiesta entro 48 ore e fissare l’udienza di comparizione delle parti entro 15 giorni.

Tempi stretti, da rispettare altrimenti il provvedimento perde efficacia: perché il meccanismo funzioni sarebbe bene estendere al Tribunale per i minorenni il processo telematico (come peraltro prevede la delega).

Il Tribunale per i minorenni

In attesa del Tribunale unico per la famiglia, la riforma, con una serie di modifiche all’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, aumenta le competenze del Tribunale per i minorenni.

Intanto sarà chiamato a decidere sull’autorizzazione ai genitori con meno di 16 anni a riconoscere i figli.

Poi, nel complicato incastro di competenze tra giudici diversi, dovrà emettere «provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore» nel contenzioso sulla responsabilità genitoriale di cui si occupa però il Tribunale ordinario perché è in corso o viene avviato un procedimento di separazione, divorzio, riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio o sull’esercizio della responsabilità genitoriale.

Ancora, il Tribunale per i minorenni diviene competente a decidere sulle controversie tra i genitori sull’esercizio della responsabilità genitoriale, sia quando è stata richiesta la limitazione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale, sia quando è avviato di fronte al giudice ordinario un procedimento autonomo.

Il curatore speciale

Aumentano i casi in cui il giudice deve nominare un curatore speciale degli interessi del minore. La nomina potrà avvenire, tra l’altro, se lo richiede direttamente il minore che abbia compiuto i 14 anni o quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.

I nuovi consulenti tecnici

Si amplia infine il novero delle professionalità a disposizione dei giudici per le perizie. Negli albi dei consulenti tecnici istituiti presso i tribunali dovranno infatti sempre essere inclusi esperti in neuropsichiatria infantile, psicologia dell’età evolutiva e psicologia giuridica o forense.


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