Le pause del calendario scolastico entrano nel calcolo delle ferie dei supplenti. Lo ha chiarito la Cassazione, con l’ordinanza n. 18590/2o26, affermando che Natale, Pasqua e gli altri periodi di sospensione delle lezioni devono essere considerati ai fini della fruizione delle ferie senza necessità di una specifica indicazione da parte del dirigente scolastico che si rende invece necessaria per i periodi tra la fine della scuola e il 30 giugno, considerato il consueto svolgimento di attività di ufficio in quel periodo.
Una docente supplente con incarichi fino al 30 giugno aveva chiesto la monetizzazione integrale delle ferie non godute, sostenendo che la scuola non l’avesse mai formalmente invitata a fruirne. Di fronte al contrasto interpretativo sul valore delle vacanze scolastiche ai fini del computo delle ferie, la Corte d’appello di Torino ha chiesto alla Cassazione di chiarire se anche per Natale, Pasqua e gli altri periodi di sospensione delle lezioni fosse necessario l’avviso del dirigente scolastico.
Per la Sezione lavoro «il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative»; «analoga disciplina – prosegue la Corte - si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico».
Una soluzione, argomenta la Corte, in linea anche con le indicazioni della Corte Ue. L’art. 7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, spiega la decisione, “non mira tanto a precostituire il diritto al trattamento sostitutivo delle ferie non godute quanto, piuttosto, ad assicurare la fruizione del riposo, in chiave di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, prevedendo, solo come estrema ratio e per il caso che il lavoratore non abbia potuto goderne, la monetizzazione”. In questo senso la direttiva non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che preveda “finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto e, consapevole delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si sia astenuto dal fruire delle ferie”.
Una finalità, aggiunge la Corte, che si “coglie chiaramente anche nel processo interpretativo seguito dalla Corte costituzionale per rigettare la questione di costituzionalità dell’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012”.
In questo senso, la disciplina speciale prevista dal legislatore ai commi 54 e 55 della legge n. 228 del 2012 “raccoglie la finalità essenziale di assicurare il godimento delle ferie dei docenti rapportandola alle peculiari esigenze del settore scolastico, bilanciando, in base alla specifica organizzazione del lavoro, l’interesse pubblico a garantire la continuità dell’attività didattica con la necessità di garantire ai dipendenti la fruizione dei giorni di riposo maturati, prefigurando, in particolare per il personale non di ruolo, le condizioni per il riconoscimento dell’indennità sostitutiva”.
In definitiva, per i docenti supplenti, i periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali non comportano un obbligo di fruizione delle ferie, ma costituiscono periodi nei quali il loro godimento è consentito ex lege. Ne consegue che, qualora il docente non ne usufruisca, tali giornate non possono essere successivamente computate ai fini della monetizzazione delle ferie alla cessazione del rapporto.

