La mancata indicazione, da parte dell’aspirante inserito nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), di alcune sedi, classi di concorso o tipologie di posto comporta rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse e non preclude la partecipazione alle successive fasi di attribuzione per le sedi invece indicate. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 18156/2026, precisando che qualora le sedi prescelte si rendano disponibili in turni successivi, anche a seguito di rinunce, il docente conserva il diritto all’assegnazione nel rispetto della posizione occupata in graduatoria.

La Sezione Lavoro è stata chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale sollevato (ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.), dalla Corte di appello di L’Aquila, con ordinanza del 17 ottobre 2025. La questione posta è quella dell’interpretazione delle disposizioni dell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 112/2022 relativa alle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e quelle di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ed in particolare “se l’art. 12, comma 4, di detta ordinanza vada interpretato nel senso che la mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di una o più sedi comporti rinuncia a tali sedi, con la conseguenza che - nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento della sua chiamata - egli verrà escluso dai turni di chiamata successivi, che proseguiranno con scorrimento della graduatoria e, in caso di risposta affermativa, se tale meccanismo debba considerarsi conforme al principio di ragionevolezza ed ai principi di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, da contemperarsi con i diritti degli aspiranti all’assegnazione”.

Il caso era quello di una docente inserita nelle GPS della provincia di Chieti che aveva contestato il sistema informatizzato di assegnazione degli incarichi per l’anno scolastico 2022/2023. Pur avendo indicato alcune sedi tra le proprie preferenze e pur essendosi successivamente rese disponibili, tali sedi erano state attribuite a candidati con punteggio inferiore. Secondo il Ministero, infatti, la mancata indicazione di tutte le sedi disponibili al momento del primo turno di nomina comportava l’esclusione dai successivi scorrimenti della graduatoria. Il Tribunale aveva dato ragione alla docente, riconoscendole il risarcimento del danno; nel giudizio d’appello la Corte dell’Aquila ha quindi rimesso alla Cassazione la questione interpretativa dell’articolo 12 dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022.

La Suprema corte, affermando un principio di diritto, ha affermato che: «Il comma 4 dell’art. 12 dell’O.M. n. 112 del 2022 si interpreta, in combinato disposto con il successivo comma 10 del medesimo articolo, nel senso che la mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto comporta la rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento del suo turno di nomina, egli non sarà assegnatario del relativo incarico, senza che la mancata indicazione di tutte sedi/classi di concorso/tipologie di posto precluda il conferimento di supplenze sulle sedi/ classi di concorso/tipologie di posto prescelte che dovessero rendersi disponibili, anche per effetto di rinuncia, nelle ulteriori fasi di attribuzione, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria».

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