la QUESTIONE

L’ISC-TAEG rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità?

Normativa di riferimento
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), art. 116: disciplina la pubblicità delle condizioni economiche praticate dagli intermediari e costituisce la base degli obblighi di trasparenza informativa.
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), art. 117, commi 1, 4, 6, 7 e 8: regola la forma scritta dei contratti bancari, l’indicazione di tassi, prezzi e condizioni, la nullità delle clausole più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate, i tassi sostitutivi e il contenuto tipico prescritto dalla Banca d’Italia.
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), art. 121, comma 1, lett. e), e art. 125-bis, comma 6: per il credito ai consumatori definisce il costo totale del credito e prevede una specifica nullità delle clausole relative a costi non inclusi, o inclusi in modo non corretto, nel TAEG.
Delibera CICR 4 marzo 2003, art. 9: attribuisce alla Banca d’Italia l’individuazione delle operazioni per le quali gli intermediari devono rendere noto l’Indicatore Sintetico di Costo comprensivo degli interessi e degli oneri rilevanti.
Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di trasparenza: prescrivono, per mutui, anticipazioni e altri finanziamenti, l’indicazione dell’ISC nel documento di sintesi e il relativo calcolo secondo la formula prevista per il TAEG.
Codice civile, artt. 1346, 1418 e 2033: rilevano, nei materiali, quali parametri invocati per indeterminatezza dell’oggetto, nullità e restituzione dell’indebito conseguente alla caducazione del titolo contrattuale.

La funzione dell’ISC/TAEG

L’Indicatore Sintetico di Costo è stato introdotto nel sistema della trasparenza bancaria dalla Delibera CICR 4 marzo 2003, che ha demandato alla Banca d’Italia l’individuazione delle operazioni per le quali gli intermediari sono tenuti a rendere noto un indicatore comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione. Nei mutui e negli altri finanziamenti, le Istruzioni di vigilanza hanno collocato l’ISC nel documento di sintesi, quale valore percentuale...

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