Scatta il reato di esercizio abusivo della professione per l’amministratore di una società che, durante la prima fase della pandemia, aveva effettuato personalmente prelievi sierologici e tamponi nasofaringei nell’ambito di attività di screening organizzate per enti pubblici, pur non essendo medico né infermiere. La ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 21622/2026, respingendo il ricorso dell’imputato.
Il ricorrente, socio di maggioranza e amministratore di un Srl, aveva partecipato direttamente alle attività di screening organizzate dalla società per conto di alcuni Comuni piemontesi e lombardi. Pur non essendo medico né infermiere, aveva eseguito personalmente numerosi prelievi sierologici e tamponi nasofaringei sui cittadini, presentandosi di fatto come operatore sanitario. I campioni venivano poi analizzati dall’Istituto diagnostico Varelli di Napoli. Inoltre, la società era priva delle autorizzazioni regionali necessarie. Il Tribunale di Vercelli lo aveva condannato per esercizio abusivo della professione sanitaria; la Corte d’appello di Torino aveva confermato la responsabilità, rideterminando la pena. Contro tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo tra l’altro che i tamponi rapidi non richiedessero particolari competenze professionali e che la sua condotta fosse giustificata dalla situazione emergenziale.
Un ragionamento bocciato dalla Suprema corte. Per la VI Sezione penale integra il delitto di esercizio abusivo di una professione il prelievo nasofaringeo per l’accertamento della positività al virus Covid-19 (c.d. tamponi rapidi), in quanto attività riservata dalla normativa di settore a personale sanitario formato o a soggetti specificamente abilitati, in ragione della necessità di assicurare attendibilità diagnostica e validità certificativa del risultato, a differenza dell’accertamento a mezzo dei kit di autocontrollo, liberamente utilizzabili dall’utente e privi di valenza certificativa.
Per i giudici dunque i tamponi rapidi antigenici non sono assimilabili a semplici strumenti di autodiagnosi utilizzabili da chiunque. Inoltre, nel periodo considerato, la normativa nazionale e regionale riservava l’esecuzione dei tamponi e dei prelievi a personale sanitario qualificato, evidenziando inoltre che il tampone nasofaringeo richiede competenze tecniche specifiche per evitare errori, contaminazioni e rischi per il paziente.
La Cassazione ha ribadito che il reato di esercizio abusivo della professione sussiste anche quando gli atti non siano attribuiti in via esclusiva a una professione, ma vengano svolti con continuità, organizzazione e onerosità in modo da apparire come attività professionale riservata.
Escluse anche le attenuanti e la scriminante dello stato di necessità: secondo i giudici, l’attività non era motivata da finalità solidaristiche, ma dall’interesse a promuovere la società e dalla volontà personale dell’imputato, mentre non risultava una situazione di assoluta urgenza tale da giustificare la violazione delle norme professionali. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

