Battuta d’arresto per il nuovo elenco di avvocati abilitati a lavorare per il Fisco. Il Tar Lazio, accogliendo il ricorso di un avvocato e del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce, ha disposto la sospensione, in via cautelare, del termine del bando per l’ammissione all’elenco degli avvocati incaricabili dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (Ader). Si tratta del “Regolamento avvocati 2025”, che disciplina la formazione della lista dei professionisti del libero foro che potranno lavorare per l’Agenzia. La ragione risiede nel mancato adeguamento degli emolumenti a quanto previsto dalla legge sull’equo compenso e al Dm 55/2014. Un allegato al regolamento definisce infatti i compensi in modo fisso e forfetario.
Il “Regolamento” per la “costituzione e gestione dell’elenco degli avvocati del libero foro” è stato approvato il 3 dicembre scorso dal Consiglio di amministrazione di Ader (con pubblico avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 166/2025). I ricorrenti ne hanno impugnato la parte che disciplina i compensi professionali e i relativi criteri di determinazione, nonché l’assenza di qualsiasi riferimento alla disciplina legale dell’equo compenso e, in particolare, all’articolo 2, comma 3, della legge sull’equo compenso applicabile agli agenti della riscossione. Chiesto anche l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli allegati, in particolare dello “Schema di convenzione”, dello “Schema di lettera di incarico” e della “Tabella compensi” che prevedono “compensi fissi e tabellari per le prestazioni legali, senza alcun rinvio né ai parametri ministeriali del Dm 55/2014 né ai criteri legali di importanza dell’opera e di ripetitività della prestazione”.
Nell’Allegato 1, che regola la “Convenzione” con il singolo avvocato, dopo il richiamo alla disciplina normativa sui compensi si legge che il “carattere di norma routinario e standardizzato delle controversie afferenti alla riscossione instaurate contro Ader, che sono di non rilevante pregio giuridico e che importano evidenti economie e ripetitività dell’attività procuratoria”, ha spinto verso “una determinazione forfettaria dei compensi, avuto riguardo anche alle autorità giudiziarie di norma adite e al grado di complessità delle fasi di gestione delle controversie innanzi alle medesime”.
Accogliendo il ricorso, il Tar ha disposto la “sospensione del termine dell’8 febbraio per il deposito da parte degli avvocati delle istanze” di ammissione al bando. La trattazione collegiale è stata fissata per il 10 marzo 2026.
La notizia è stata ripresa anche dall’Agenzia delle entrate-Riscossione che, con un comunicato sul proprio sito, informa che, a seguito del decreto del Tar Lazio pubblicato il 7 febbraio 2026, “tutte le domande pervenute successivamente al termine di cui sopra saranno comunque acquisite con riserva all’esito della definizione dell’incidente cautelare”.
Secondo il regolamento, ora sospeso, gli avvocati interessati, inclusi quelli già iscritti all’attuale elenco, dovevano presentare domanda dalle 12.00 dell’8 gennaio 2026 alle 12.00 dell’8 febbraio 2026. Lo stesso provvedimento disponeva anche la proroga di sei mesi della durata dell’elenco vigente.
La vicenda riapre il tema dell’applicazione della legge sull’equo compenso agli incarichi legali conferiti dalla pubblica amministrazione, spesso regolati da elenchi di professionisti con compensi predeterminati.

