Tar Piemonte: “chi inquina paga”
La legge 4 agosto 2017 n. 124 sul mercato e la concorrenza prevede (commi 100-119) l'eliminazione di numerosi impianti di distribuzione carburanti: sorge quindi il problema delle aree da bonificare. Sul tema, operano le ARPA (agenzie regionali di protezione ambientale) e le Province, che applicano il decreto ministeriale 31/2015 per tornare a valori di concentrazione (CSC) al di sotto di soglie di contaminazione. Spesso gli impianti sono ultra ventennali, sicché occorre individuare il soggetto responsabile, cui indirizzare ordine di effettuare bonifiche: di ciò si occupa il Tar Piemonte nella sentenza 9 agosto 2017 n. 960, che annulla in parte un'ordinanza che imponeva la bonifica ad una impresa che negli ultimi 9 anni risultava conduttrice dell'impianto. L'amministrazione, infatti, aveva applicato l'art. 244 del D.lgs 152 del 2006 (in tema ambientale) senza dare peso ai rapporti contrattuali tra proprietà e gestori succedutisi in vari decenni di attività dell'impianto. Nel caso specifico, si discuteva di 11 serbatoi utilizzati da diversi decenni, alcuni dei quali risultavano bucati, ed il contratto di locazione d'azienda imponeva al conduttore le riparazioni per manutenzione (art. 1583 cod. civ., riparazioni urgenti) mentre il proprietario manteneva il diritto di controllare la corretta gestione dell'azienda (art. 1619 cod. civ., controllo del locatore). Secondo il Tar occorre applicare il principio “chi inquina paga”, ma distinguendo tra due norme contenute nella D.lgs 152 / 2006 in tema di ambiente: l'art. 192 sanziona chi abbandoni rifiuti e coinvolge il proprietario dell'area di deposito se questi risulta negligente. L'art. 244 dello stesso decreto riguarda invece la contaminazione ambientale (ad esempio nel sottosuolo, per lavorazioni industriali) e da peso a tutti coloro che, con un condotta attiva od omissiva, abbiano causato il danno ambientale. In altri termini, il proprietario che abbia vigilato e diligentemente custodito un'area, non risponde dell'altrui abbandono di rifiuti, mentre nel caso di contaminazione ambientale, occorre esaminare anche eventuali responsabilità di precedenti imprenditori, per il periodo antecedente l'ultima gestione. Nel caso deciso dai giudici piemontesi, la Provincia e l' Arpa avrebbero dovuto esaminare la situazione accertando quali elementi avessero favorito l'inquinamento e se il proprietario, nel corso degli anni, avesse esercitato vigilanza e controllo sugli impianti. La sentenza del Tar, quindi, mantiene l'obbligo di bonifica, ma aggiunge un ulteriore potenziale obbligato alle spese di bonifica: anche dopo l'avvenuta rimozione di tubi e cisterne, è infatti onere della pubblica amministrazione ricostruire la documentazione dell'epoca ed individuare i responsabili, ripartendo i relativi oneri. Lo stesso Tar, infine, riconosce che il riparto di responsabilità può essere difficile se riguarda tempi remoti, ma ricorda altresì che le imprese coinvolte (locatrice e conduttrice) avrebbe potuto fotografare la situazione fin dall'epoca del passaggio di consegne, a norma dell'art. 696 c.p.c., cioè con un accertamento tecnico preventivo.
Tar Piemonte, Sentenza 9 agosto 2017 n. 960