Il sindacato del giudice amministrativo su valutazioni frutto di discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione è pieno, penetrante, effettivo, ma mai sostitutivo. Con la sentenza 604/2021 il Tar Sardegna ha chiarito che di fronte a una valutazione tecnica complessa il giudice amministrativo deve ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, senza però potervi “rimpiazzare” un sistema valutativo differente.
Cosa si intende per “discrezionalità tecnica”
Con l'espressione "discrezionalità tecnica" si indica un’area dell'attività amministrativa collocata tra le certezze scientifiche e le certezze giuridiche; tra il diritto e la tecnica.
Tale attività si concretizza in valutazioni svolte dall'organo amministrativo basate su regole e concetti richiamati dalla norma, ma oltre il diritto stesso, in quanto propri di scienze non esatte. Spesso tali valutazioni sono spinose e intricate e contraddistinte da opinabilità: la scienza può dare molteplici soluzioni al singolo problema. La determinazione di quale sia la scelta migliore per i bisogni pubblici è rimessa alla stessa amministrazione.
In tale quadro va collocato il corretto ruolo dell'attività del giudice, chiamato a pronunciarsi sul valido uso di tale forma di discrezionalità.
In passato l'area della discrezionalità tecnica era considerata estranea ad ogni possibilità di sindacato giurisdizionale. Il cambiamento interpretativo è poi avvenuto nel 1999 con la storica pronuncia n.601 in cui il Consiglio di palazzo Spada ha magistralmente descritto la differenza tra “opinabilità” e “opportunità”, precisando che solo quest'ultima, ossia la valutazione dell'interesse pubblico, rientra nel merito dell'atto amministrativo, insindacabile in sede di giudizio di legittimità. Lo stesso non può dirsi per l'applicazione di una norma tecnica cui una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta, anche qualora ad essere discutibile sia una questione di fatto preliminare a una scelta di merito.
La questione non risiede dunque nella sindacabilità delle valutazioni tecniche quanto piuttosto nel determinare i confini dell'intervento del giudice.
Le motivazioni del Tar Sardo
Secondo il Tar sardo il controllo del giudice è chiaramente pieno e tale da garantire completa tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte; tuttavia il giudice non può agire “al posto” dell'amministrazione, può invece certamente “condannare” una scelta distintamente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa.
Sulle valutazioni tecniche il giudice deve limitarsi al controllo formale ed estrinseco del percorso logico seguito nell’attività amministrativa per valutare la possibile comparsa di “allarmi” tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche. Il giudizio può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro “coerenza” quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo.
In definitiva se è scontato che il giudice ha pieno accesso al fatto, tuttavia ciò non consente la “sostituzione” del giudice alla pubblica amministrazione.
Nell’accesso al fatto il giudice verifica la sua effettiva sussistenza; nel momento successivo egli “attualizza” i concetti giuridici indeterminati e ciò richiede l'applicazione di “scienze inesatte”. Ed è in questo secondo momento che emergono i limiti del sindacato del giudice: il giudice non può sostituirsi all'amministrazione, gli è consentita la sola verifica di sensatezza, coerenza e attendibilità delle scelte. In altre parole il giudice deve “arrestarsi” quando il risultato dell'amministrazione è “uno” di quelli scientificamente possibili; benché non sia quello che il giudice avrebbe auspicato.

