la QUESTIONE

È esatto affermare che la mancata o inesatta indicazione del tasso leasing nei contratti di locazione finanziaria viola le regole sulla trasparenza bancaria e determina la nullità della clausola relativa agli interessi con conseguente rideterminazione del tasso applicato in contratto?

Normativa di riferimento
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), artt. 116 e 117: disciplina la pubblicità delle condizioni economiche, la forma e il contenuto dei contratti bancari e finanziari, la nullità delle clausole non conformi e l’applicazione dei tassi sostitutivi nei casi previsti.
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), art. 125-bis: regola, per il credito ai consumatori, il contenuto del contratto e le conseguenze dell’omessa o inesatta indicazione del TAEG; la relativa disciplina non è automaticamente estensibile alla locazione finanziaria stipulata con soggetti non consumatori.
Codice civile, art. 1346: richiede che l’oggetto del contratto sia determinato o determinabile; il parametro assume rilievo per verificare se il costo dell’operazione possa essere ricostruito in modo oggettivo e univoco.
Codice civile, artt. 1283 e 1284: disciplinano, rispettivamente, l’anatocismo e la forma scritta della pattuizione di interessi ultralegali; la giurisprudenza distingue tali regole dalla funzione propria del tasso leasing, che non coincide necessariamente con un tasso d’interesse in senso tecnico.
Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 136 e seguenti: definisce la locazione finanziaria e ne individua la struttura economico-giuridica, fondata sull’acquisto del bene da parte del concedente, sul godimento dell’utilizzatore e sull’eventuale opzione finale.
Delibera CICR 4 marzo 2003 e disposizioni della Banca d’Italia del 25 luglio 2003: attuano la disciplina della trasparenza e introducono, per le operazioni di leasing finanziario, l’indicazione del tasso interno di attualizzazione che eguaglia il costo di acquisto del bene al valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione finale.
Disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009: collocano il tasso leasing nel sistema informativo dell’operazione e ne confermano la funzione di rappresentazione del costo, in luogo del tasso d’interesse proprio delle operazioni di credito in senso stretto.

La funzione del tasso leasing nel sistema della trasparenza

La disciplina secondaria della Banca d’Italia definisce il tasso leasing come il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza tra il costo di acquisto del bene locato, al netto delle imposte, e il valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale, anch’essi considerati al netto delle imposte. Il dato percentuale non si sovrappone integralmente al tasso annuo nominale e non esprime soltanto la remunerazione del capitale. Esso traduce in forma sintetica...

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