Il Tribunale Ue - con la sentenza sulla causa T-77/24 - ha annullato l’esclusione del settore della produzione di aeromobili per l’aviazione d’affari privata o commerciale dalla tassonomia delle attività di transizione sostenibili a livello ambientale.

Attività sostenibili

Il regolamento 2020/852 sulla tassonomia ha istituito un sistema unificato di classificazione delle attività sostenibili, che armonizza a livello dell’Unione europea i criteri che consentono di determinare se un’attività economica sia sostenibile dal punto di vista ambientale. Esso ha così fornito agli investitori e agli altri operatori economici una visione comune delle attività in questione.

Il caso

Nel 2023 la Commissione ha adottato un regolamento delegato che fissa nuovi criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, (compresi i criteri tecnici per la classificazione della fabbricazione di aeromobili). Però lo stesso regolamento escludeva dall’ambito delle attività che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici gli aeromobili destinati all’aviazione d’affari privata o commerciale.

Ritenendo che l’esclusione fosse illegittima, un gruppo francese attivo in particolare nella progettazione, fabbricazione e vendita di aerei d’affari, ha adito il Tribunale dell’Unione europea per chiederne l’annullamento. E il Tribunale ha accolto il ricorso annullando l’esclusione contestata.

La decisione del Tribunale Ue

Accertato l’interesse ad agire del gruppo societario il Tribunale Ue ha affermato che l’esclusione degli aeromobili prodotti per l’aviazione d’affari privata o commerciale dall’ambito delle attività di transizione obbliga il costruttore a presentare la propria attività di produzione di aerei d’affari come un’attività non allineata alla tassonomia nelle informazioni che la società pubblica in materia di sostenibilità. L’annullamento di tale esclusione le consente di non essere più soggetta a tale obbligo e potrebbe incidere sulle sue condizioni di accesso al finanziamento.

Il Tribunale rileva poi che la Commissione ha escluso dall’ambito delle attività di transizione la produzione di aeromobili destinati all’aviazione d’affari, tenuto conto della loro impronta di CO2 per passeggero/chilometro rispetto a quella degli altri mezzi di trasporto disponibili.

Orbene, secondo il Tribunale, la Commissione non poteva ritenere che questi altri mezzi di trasporto costituissero necessariamente alternative a basse emissioni di carbonio rispetto agli aerei d’affari, tenuto conto in particolare delle loro caratteristiche specifiche in termini di emissioni di CO2, flessibilità, rapidità e collegamenti.

Il Tribunale dichiara altresì che la Commissione non poteva fondare la propria valutazione sul criterio dell’impronta di CO2 per passeggero/chilometro, poiché tale criterio non è previsto dal regolamento sulla tassonomia ed è correlato all’esercizio degli aeromobili piuttosto che alla loro fabbricazione.

Esso rileva inoltre che la Commissione non ha preso in considerazione alcuni elementi rilevanti, in particolare la capacità di tali aeromobili di funzionare con carburanti per l’aviazione sostenibili, e che essa stessa ha riconosciuto la necessità di ulteriori analisi.

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