Nel trasloco dell’utenza telefonica e internet verso la nuova abitazione, l’operatore di telecomunicazioni non è tenuto a garantire a ogni costo le medesime prestazioni di velocità della sede di provenienza qualora nella nuova zona manchino le necessarie infrastrutture di rete. Lo ha stabilito la Cassazione (ordinanza n. 25884/26), respingendo il ricorso di un utente che chiedeva la condanna di un operatore telefonico all’attivazione della fibra ottica a seguito di un cambio di residenza.

I fatti

La vicenda trae origine dalla richiesta presentata da una cliente per il trasferimento della propria linea fissa, originariamente servita da connessione in fibra, da Milano a un comune dell’hinterland. A fronte dell’impossibilità tecnica di allacciare la fibra presso il nuovo indirizzo, la società ha provveduto ad attivare un collegamento Adsl. L’utente citava in giudizio l’operatore contestando l’inadempimento contrattuale e chiedendo il ripristino del servizio ad alte prestazioni, ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Milano avevano rigettato le pretese della cliente, confermando la piena validità della clausola inserita nelle condizioni generali di contratto che condiziona l’esecuzione del trasloco alla preventiva verifica della fattibilità tecnica ed economica.

Il ricorso in Cassazione

Contro la decisione di secondo grado l’utente ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea applicazione dell’onere della prova e la natura abusiva della clausola, la quale a suo dire attribuiva al gestore un potere di modifica unilaterale e discrezionale in violazione del Codice del Consumo.

La Suprema corte ha tuttavia confermato la correttezza del ragionamento dei giudici di merito, evidenziando come l’operatore abbia dimostrato che, in base al regolamento pattuito, il trasferimento della linea era condizionato all’infrastruttura presente a destinazione. Accertata l’assenza della fibra al nuovo indirizzo, l’attivazione della linea Adsl ha costituito un corretto e integrale adempimento dell’obbligazione.

Il provider e la verifica della fattibilità

I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che la disposizione che subordina il trasloco alla fattibilità tecnica non attribuisce al provider la facoltà di sottrarsi arbitrariamente agli obblighi, ma definisce fin dall’origine il perimetro oggettivo della prestazione erogabile. La verifica della fattibilità si basa infatti su presupposti oggettivi della rete fisica di telecomunicazione e non sul mero arbitrio dell’operatore, rendendo del tutto inapplicabili le censure inerenti alla presunta vessatorietà o alla presenza di condizioni meramente potestative. Il rigetto del ricorso ha comportato infine la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

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