La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 13628/2026 - ha affermato che rileva come elemento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto anche l’abitualità non formalmente dichiarata, ma desunta dal dato di fatto dell’avvenuta commisione di più reati della stessa indole. In continuazione o meno.

Non può, quindi, il giudice - come verificatosi nel caso deciso - limitarsi a rilevare l’assenza della dichiarazione di abitualità per ritenerla non sussistente.

È, infatti la stessa norma del Codice ad affermare, in relazione alla verifica della sussistenza di tale elemento ostativo al beneficio, che l’abitualità rileva non solo se sia stata oggetto di dichiarazione giudiziale.

Al contraio, come lamenta il ricorso nel caso deciso, il giudice nel procedere alla verifica delle condizioni necessarie per l’applicazione dell’articolo 131 bis del Codice penale ha - preliminarmente - considerato che l’imputato non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. E avendo poi escluso la ricorrenza degli altri fattori ostativi al beneficio ha riconosciuto la non punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto.

Motivazione incompleta da parte del giudice di merito

La Cassazione - accogliendo il ricorso della procura - conferma che il giudice ha eseguito una valutazione “monca”. E nel decidere l’annullamento con rinvio esplicitamente afferma che il giudice “ha obliterato dalla semantica della disposizione l’equivalenza, che si rinviene al quarto comma, tra dichiarazione di abitualità a delinquere (correttamente esclusa) e la commissione di più reati della stessa indole (quindi, nel caso concreto, contro il patrimonio) la cui eventuale sussistenza è potenzialmente ostativa al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità”.

Infatti il comma 4 dell’articolo 131 bis del Codice penale espressamente detta: “Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.

La valutazione da rifare

La presenza di precedenti specifici a carico dell’imputato dovrà quindi essere oggetto di specifica valutazione. Tenendo però la massima attenzione sul fatto che non è una valutazione quantitativa. Ossia non scatta l’abitualità per la sola pluralità di reati. Non sussistendo - ad esempio - alcuna identificazione tra continuazione e abitualità. Infatti, nel caso di plurimi reati unificati dal vincolo della continuazione non scatta ex se l’elemento ostativo della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La continuazione tra reati dovrà quindi essere oggetto di una valutazione complessiva della fattispecie concreta. Col risultato che da tale esame può derivare l’esclusione dell’abitualità con conseguente riconoscimento della non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Nonostante la svista sulla norma da parte del giudice del provvedimento impugnato la Cassazione annulla con rinvio poiché la valutazione da rifare implica “l’immersione nel fatto” e la considerazione delle “specifiche circostanze del caso” integrando in realtà un vero e proprio giudizio di merito precluso ai giudici di legittimità.

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