In ambito condominiale, le spese per la manutenzione straordinaria o ricostruzione di una terrazza a livello (o lastrico solare) di proprietà o uso esclusivo vanno suddivise in base alla funzione delle diverse parti della struttura. Così la Cassazione con ordinanza 21572/2026
LA MASSIMA
Condominio - Terrazza a livello - In uso o proprietà esclusiva - Duplice natura strutturale - Porzione coprente - Porzione in aggetto - Doppio criterio di riparto delle spese straordinarie - Frazionamento in due parti. (Cc, articolo 1126)
In ambito condominiale, le spese per la manutenzione straordinaria o ricostruzione di una terrazza a livello (o lastrico solare) di proprietà o uso esclusivo vanno suddivise in base alla funzione delle diverse parti della struttura. Per la parte interna al perimetro dell'edificio (funzione di copertura), poiché funge da tetto per le unità immobiliari sottostanti, le relative spese vanno ripartite secondo i criteri dell'articolo 1126 del Cc (1/3 a carico del proprietario/utilizzatore esclusivo e 2/3 a carico dei condomini proprietari degli appartamenti sottostanti). Per la parte aggettante (sporgente dalla facciata), non svolgendo alcuna funzione di copertura per gli altri appartamenti, le spese per tale porzione restano a carico esclusivo del condomino che ne ha la proprietà o l'uso esclusivo.
La Cassazione (II Sezione civile, presidente Scarpa, relatore Pizzella), con l'ordinanza n. 21572 pubblicata il 24 giugno 2026 si è occupata del riparto relativo alla spese di manutenzione e ricostruzione della terrazza a livello asserendo che occorre distinguere tra porzione interna al perimetro dell’edificio (con funzione di copertura delle unità sottostanti) e porzione aggettante (sporgente dalla facciata senza assolvere funzione coprente). La prima sarebbe soggetta al criterio divisorio dell'...


